Art. 5. 
 
  1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423, e' sostituito dai seguenti: 
  "L'applicazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo   3   e'
consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora
ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a
suo carico, indicando i  motivi  che  li  giustificano.  Il  questore
invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e  redige
il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data
certa. 
  Trascorsi almeno sessanta  giorni  e  non  piu'  di  tre  anni,  il
questore puo' avanzare proposta  motivata  per  l'applicazione  delle
misure di prevenzione al presidente del  tribunale  avente  sede  nel
capoluogo di provincia, se la persona, nonostante  l'avviso,  non  ha
cambiato condotta ed e' pericolosa per la sicurezza pubblica. 
  La persona alla quale e' stato fatto  l'avviso  puo'  in  qualsiasi
momento chiederne la revoca al questore  che  provvede  nei  sessanta
giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore  abbia
provveduto, la richiesta si intende accolta.  Entro  sessanta  giorni
dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e'  ammesso  ricorso
gerarchico al prefetto. 
  L'avviso dato dal questore non produce altro effetto  oltre  quello
previsto dal presente articolo". 
 
          Nota all'art. 5: 
             Il testo vigente dell'art. 4  della  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, come modificato dalla legge qui  pubblicata,
          e' il seguente: 
             "Art. 4.  -  L'applicazione  dei  provvedimenti  di  cui
          all'art. 3 e' consentita dopo che  il  questore  nella  cui
          provincia la  persona  dimora  ha  provveduto  ad  avvisare
          oralmente la stessa che esistono  sospetti  a  suo  carico,
          indicando i motivi che li giustificano. Il questore  invita
          la persona a tenere una  condotta  conforme  alla  legge  e
          redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare
          allo stesso data certa. 
             Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni,
          il   questore   puo'   avanzare   proposta   motivata   per
          l'applicazione delle misure di  prevenzione  al  presidente
          del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la
          persona nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed e'
          pericolosa per la sicurezza pubblica. 
             La persona alla quale e' stato fatto  l'avviso  puo'  in
          qualsiasi momento  chiederne  la  revoca  al  questore  che
          provvede nei  sessanta  giorni  successivi.  Decorso  detto
          termine  senza  che  il  questore  abbia   provveduto,   la
          richiesta si intende accolta. Entro sessanta  giorni  dalla
          comunicazione  del  provvedimento  di  rigetto  e'  ammesso
          ricorso gerarchico al prefetto. 
             L'avviso dato dal questore  non  produce  altro  effetto
          oltre quello previsto dal presente articolo. 
             Il tribunale  provvede,  in  camera  di  consiglio,  con
          decreto motivato, entro trenta giorni dalla  proposta,  con
          l'intervento del  pubblico  ministero  e  dell'interessato,
          osservando, in quanto applicabili,  le  disposizioni  degli
          articoli  636  e  637  del  codice  di  procedura   penale.
          L'interessato puo' presentare memorie e farsi assistere  da
          un avvocato o procuratore. 
             Ove l'interessato  non  intervenga  ed  occorra  la  sua
          presenza  per  essere  interrogato,   il   presidente   del
          tribunale lo invita a comparire e, se  egli  non  ottempera
          all'invito, puo' ordinarne l'accompagnamento a mezzo  della
          forza pubblica. 
             Il provvedimento  del  tribunale  stabilisce  la  durata
          della misura di prevenzione che non puo'  essere  inferiore
          ad un anno ne' superiore a cinque. 
             Il provvedimento  e'  comunicato  al  procuratore  della
          Repubblica,  al  procuratore  generale  presso   la   corte
          d'appello ed all'interessato, i  quali  hanno  facolta'  di
          proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito. 
             Il ricorso non  ha  effetto  sospensivo  e  deve  essere
          proposto  entro  dieci  giorni  dalla   comunicazione   del
          provvedimento. La corte d'appello provvede,  in  camera  di
          consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni  dalla
          proposizione del ricorso. 
             Avverso il decreto  della  corte  d'appello  e'  ammesso
          ricorso in cassazione per violazione di legge da parte  del
          pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci  giorni.
          La corte di cassazione provvede, in  camera  di  consiglio,
          entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha  effetto
          sospensivo. 
             Salvo quanto e' stabilito nella presente legge,  per  la
          proposizione e la decisione dei ricorsi  si  osservano,  in
          quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale
          riguardanti la proposizione  e  la  decisione  dei  ricorsi
          relativi all'applicazione delle misure di sicurezza". 
             Avvertenza:   Si   tenga   presente   che    la    corte
          costituzionale, con sentenza 25 maggio 1970, n. 76 (in G.U. 
          n. 136 del 3 giugno 1970)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
          costituzionale dell'attuale comma quinto,  nella  parte  in
          cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore.