Art. 5. La vigilanza per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto sara' esercitata dagli organi previsti dagli articoli 21, 22 e 23 della sopracitata legge 14 luglio 1965, n. 963.
Nota all'art. 5: Il testo degli articoli 21, 22 e 23 della legge n. 963/1965 e' il seguente: "Art. 21. - Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, al personale civile e militare dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma e' riconosciuta, qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale". "Art. 22. - Le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina e' approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo". "Art. 23. - Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca".