Art. 5.
  La  vigilanza  per  l'osservanza  delle  disposizioni contenute nel
presente  decreto  sara'  esercitata  dagli  organi  previsti   dagli
articoli  21, 22 e 23 della sopracitata legge 14 luglio 1965, n. 963.
 
          Nota all'art. 5:
             Il  testo  degli  articoli  21,  22  e 23 della legge n.
          963/1965 e' il seguente:
             "Art. 21. - Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25
          marzo 1959, n. 125,  la  sorveglianza  sulla  pesca  e  sul
          commercio  dei  prodotti  di  essa  e  l'accertamento delle
          infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che  li  riguardano
          sono  affidati,  sotto  la  direzione  dei comandanti delle
          capitanerie  di  porto,  al  personale  civile  e  militare
          dell'Amministrazione  centrale  e  periferica  della marina
          mercantile, alle guardie di finanza, ai  carabinieri,  agli
          agenti  di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui
          all'articolo seguente.
             Alle persone di cui al precedente comma e' riconosciuta,
          qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali
          o  agenti  di  polizia  giudiziaria,  secondo le rispettive
          attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai  sensi
          dell'art.  221,  ultimo  comma,  del  codice  di  procedura
          penale".
             "Art. 22. - Le amministrazioni regionali e provinciali e
          chiunque vi ha interesse possono nominare,  mantenendoli  a
          proprie  spese,  agenti  giurati  da adibire alla vigilanza
          sulla pesca.
             Gli  agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle
          leggi di pubblica sicurezza e prestare  giuramento  davanti
          al  pretore.  La  loro  nomina  e'  approvata dal prefetto,
          previo  parere  favorevole  del  capo   del   compartimento
          marittimo".
             "Art.  23.  - Gli incaricati della vigilanza sulla pesca
          marittima possono in  ogni  momento  visitare  le  navi,  i
          galleggianti,  gli  stabilimenti  di  pesca,  i  luoghi  di
          deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei  prodotti
          della  pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme
          sulla disciplina della pesca".