Art. 2. 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, prima dell'entrata in vigore della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI