Art. 2.
  1.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti in forza dell'articolo 1 del decreto-legge
21  ottobre 1988, n. 445, prima dell'entrata in vigore della presente
legge.
  2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 21 dicembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI