(all. 7 - art. 1)
                               Art. 4.
  1. L'ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE,
tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con  le
centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a
ciascun sito  che  intende  proporre  per  la  predisposizione  della
documentazione di cui al comma 4.
  2.  L'ENEL  informa  dell'avvio  dei  predetti  studi  il Ministero
dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia  e
il  comune territorialmente interessati, nonche', per quanto riguarda
le  centrali  in  acque  territoriali,  il  Ministero  della   marina
mercantile,   per  consentire  ai  medesimi  di  formulare  eventuali
preliminari osservazioni.
  3.  Ove  sia  necessario  introdursi  nella  proprieta' privata per
reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto
ambientale,  si  applicano  gli  articoli 7 e 8 della legge 25 giugno
1865, n.  2359.  Il  prescritto  avviso  ai  proprietari  sara'  dato
direttamente dall'ENEL.
  4.  L'ENEL,  al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art.
11,  propone   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   per   ciascuna  centrale  termoelettrica  il  sito
ritenuto idoneo, presentando il progetto di  massima  della  centrale
stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere
connesse  e  delle  infrastrutture  portuali,  fluviali,  stradali  e
ferroviarie  ritenute  necessarie,  lo  studio  di impatto ambientale
secondo lo schema predisposto dal  Ministro  dell'ambiente  ai  sensi
dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.
  5.  Identica  documentazione  e'  inviata  dall'ENEL  al  Ministero
dell'ambiente,  alla   regione,   alla   provincia   ed   al   comune
territorialmente interessati.
  6. L'ENEL stesso da' notizia della presentazione del progetto della
centrale sul piu' diffuso  quotidiano  locale  e  su  uno  nazionale,
mentre  regione,  provincia  e  comune  mettono  a  disposizione  del
pubblico la documentazione presentata dall'ENEL.
 
          Art. 4:
             Gli   articoli   7   e   8   della  legge  n.  2359/1865
          (Espropriazione  per  causa  di  utilita'  pubblica)  cosi'
          recitano:
             "Art.  7.  -  Gli  ingegneri, gli architetti ed i periti
          incaricati  della  formazione  del  progetto  di   massima,
          potranno  introdursi  nelle proprieta' private, e procedere
          alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori
          dipendenti  dal  ricevuto incarico, purche' siano muniti di
          un decreto del prefetto o  del  sotto-prefetto,  nella  cui
          Provincia   o   circondario   debbonsi   fare  le  suddette
          operazioni, e ne  sia  dato  tre  giorni  prima  avviso  ai
          proprietari.
             I prefetti ed i sotto-prefetti, prima di rilasciare tale
          decreto,  dovranno   accertarsi   se   gli   studi   furono
          debitamente  autorizzati dall'Autorita' competente nei casi
          in cui cio' e' richiesto.
             L'avviso ai proprietari sara' dato a cura del Sindaco ed
          a spese di chi ordino' gli studi, e dovra' indicare i  nomi
          delle  persone  cui  e'  concessa la facolta' di introdursi
          nelle proprieta' private.
             Se  trattasi di luoghi abitati, il sindaco sulla istanza
          delle parti interessate, fissera' il tempo ed il  modo  con
          cui la facolta' concessa puo' essere esercitata.
             Il  sindaco potra' far assistere a quelle operazioni una
          persona da lui delegata.
             Coloro  che intraprendono le suddette operazioni saranno
          obbligati   a   risarcire   qualunque   danno   recato   ai
          proprietari,  e  per  assicurare  il  pagamento  di  questa
          indennita',   potranno   i   prefetti   e    sotto-prefetti
          prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.
             Art.  8.  -  Chi  si  opponesse  alle  operazioni  degli
          ingegneri,  architetti   o   periti   nei   casi   previsti
          nell'articolo  precedente,  o  che togliesse i picchetti, i
          paletti od altri segnali  che  fossero  stati  infissi  per
          eseguire   il   tracciamento   dei   piani,  incorrera'  in
          un'ammenda o  multa  estensibile  a  L.  12.000,  salvo  le
          maggiori  pene stabilite dal codice penale in caso di reato
          maggiore.
             Se    la    formazione    dei    piani    fu    ordinata
          dall'Amministrazione dello Stato, di una provincia o di  un
          comune,  la  denuncia sara' fatta all'autorita' giudiziaria
          competente  dal  prefetto  o  dal  sotto-prefetto,  o   dal
          sindaco;  negli  altri  casi,  da  chi  avra'  commessa  la
          formazione dei suddetti piani".