Art. 3.
  Il capo dell'ufficio del Ministero dei lavori pubblici genio civile
opere  marittime  di  Cagliari  puo',   ove   necessario,   procedere
all'affidamento  dei  lavori previa gara esplorativa tra almeno dieci
ditte specializzate e iscritte nell'albo  nazionale  dei  costruttori
per adeguato importo e corrispondente categoria di lavori.