Art. 7. Adozione di appropriate misure di sicurezza 1. Il fabbricante nelle analisi di cui agli articoli 5 e 6, con riferimento all'allegato II, puo', indicando i relativi fattori compensativi: a) segnalare le misure integrative di sicurezza gia' adottate e mantenute efficienti; b) presentare un progetto di adeguamento dell'attivita' industriale ai fini della sicurezza, precisando i tempi occorrenti per rendere operanti le procedure ed i sistemi di sicurezza previsti. 2. Gli elementi dedotti dal comma 1, oppure ricavabili dalle soluzioni migliorative introdotte a seguito dell'analisi di sicurezza, sono presi in considerazione in sede di istruttoria ai fini della valutazione complessiva della sicurezza dell'impianto. 3. L'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica i poteri dell'autorita' di indicare misure integrative e di procedere ad ispezioni ai sensi degli articoli 16, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche ai fini del controllo sulla esecuzione del progetto. Nota all'art. 7: Il testo degli articoli 16, 19 e 20 del D.P.R. n. 175/1988 p il seguente: Art. 16 (Compiti delle regioni). - 1. Le regioni: a) partecipano all'attivita' degli organi consultivi indicati nell'art. 15; b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'art. 6 e i progetti di nuovi impianti di cui all'art. 9; c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo opposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e organismi pubblici interessati; d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettere c), alle autorita' competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attivita' industriale; e) chiedono, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulano osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati; f) comunicano ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante; g) vigilano affinche il fabbricante soggeto all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attivita' industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti; h) disciplinano le modalita' di esercizio delle competenze attribuite. Art. 19 (Provvedimenti adottati). - 1. Acquisiti gli atti istruttori ed i pareri degli organi consultivi, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza, indicando, se del caso, le eventuali misure integrative o modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante e' tenuto ad adeguarsi. Le conclusioni devono essere motivate con riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'art. 12, comma 1, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, e comunque con riferimento a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso concreto. 2. Le conclusioni sul rapporto di sicurezza sono trasmesse alle regioni, perche' provvedano alla vigilanza sullo svolgimento dell'attivita' industriale, nonche' al prefetto competente, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna. 3. Avverso la determinazione di misure integrative e modificative di cui al comma 1, il fabbricante puo' proporre ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione, depositando presso il Ministero della sanita'. Il ricorso e' deciso con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il ricorso sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguardi. 4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai sensi del comma 1, costituiscono, se necessario, variante della concessione edilizia rilasciata dal sindaco Art. 20 (Funzioni ispettive). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per l'applicazione del presente decreto possono essere altresi' esercitate da funzionari nominati dal Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', anche congiuntamente, nell'amobito del personale dell'Istituto superiore di Sanita', dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei vigili del fuoco del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Sanita', d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza. 2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attivita' di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciato dalle autorita' che li hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi di proprio personale"