Art. 1-bis.
(( 1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui  ))
(( all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (a), continua ))
(( a trovare applicazione dal 1  gennaio 1989 al 31 gennaio 1990   ))
(( per i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione di  ))
(( tubi senza saldature che, alla data di entrata in vigore della  ))
(( legge di conversione del presente decreto, abbiano in corso di  ))
(( realizzazione o realizzato programmi di riconversione           ))
(( produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6      ))
(( febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla      ))
(( legge 2 aprile 1986, n. 88 (b), e per i lavoratori dipendenti   ))
(( dalle imprese siderurgiche che, alla data di entrata in vigore  ))
(( della legge di conversione del presente decreto, fruiscano del  ))
(( trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito   ))
(( di cessata attivita' dell'unita' produttiva cui erano addetti,  ))
(( a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di ))
(( conversione del presente decreto, siano in corso di attuazione  ))
(( programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione   ))
(( industriali accertati con la deliberazione del CIPI del 20      ))
(( luglio 1988 ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge ))
(( 12 agosto 1977, n. 675 (c).                                     ))
(( 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ))
(( valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, lire 8 miliardi   ))
(( per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, si provvede per      ))
(( l'anno 1989 a carico delle separate contabilita' degli          ))
(( interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli    ))
(( operai dell'industria. Per gli anni 1990 e 1991 si provvede     ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ))
(( ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856      ))
(( dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro  ))
(( per l'anno 1989, a tal fine parzialmente utilizzando            ))
(( l'accantonamento: "Norme in materia di trattamento di           ))
(( disoccupazione".                                                ))
 
             (a) Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 193/1984
          e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1-bis:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.
          193/1984  (Misure  per  la  razionalizzazione  del  settore
          siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.):
             "Art.  1. - Il requisito di eta' previsto dagli articoli
          16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in  materia  di
          pensionamento  anticipato e' stabilito in 50 anni di eta' i
          lavoratori che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, siano dipendenti dalle aziende industriali
          del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo
          continuativo   e   prevalente   attivita'   di  servizio  e
          manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle  aziende
          che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle
          aziende produttrici di materiali refrattari, dalle  aziende
          produttrici   di   elettrodi  di  grafite  artificiale  per
          l'industria siderurgica, nonche' dalle aziende che occupano
          un  numero  di lavoratori superiori a 1000 ed esercitano la
          commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.
             I  lavoratori  dipendenti  dalle imprese di cui al primo
          comma, i quali al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
          presente  legge  fruiscano del trattamento straordinario di
          integrazione salariale ovvero siano  stati  licenziati  per
          riduzione    di   personale   o   cessazione   dell'impresa
          successivamente al 1  gennaio 1981, possono essere  ammessi
          al  pensionamento  anticipato,  sussistendone  i requisiti,
          purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge.
             Le  disposizioni  di cui agli articoli 16, 17 e 18 della
          legge 23 aprile 1981, n.  155,  si  applicano  sino  al  31
          dicembre  1985.  Tale termine e' esteso al 31 dicembre 1986
          per i dipendenti delle aziende di cui al  primo  comma  del
          presente articolo.
             Il  trattamento  di  prepensionamento  di  cui  ai commi
          precedenti  e'  esteso,  sussistendone  i   requisiti,   ai
          lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti
          lavoratori  titolari  di  pensione  di  invalidita'  verra'
          corrisposto  un  supplemento  di pensione, commisurato alle
          mensilita' mancanti al  raggiugimento  della  normale  eta'
          pensionabile   e   liquidato   secondo  le  norme  vigenti.
          L'anzianita'  contributiva   dei   dirigenti   di   aziende
          industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'art. 17
          della legge 23 aprile 1981, n.  155,  e'  aumentata  di  un
          periodo  pari  a quello compreso tra la data di risoluzione
          del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60  anno
          di  eta'  se  uomo,  o  del  55   anno  di  eta'  se donna.
          Dall'entrata in vigore della presente legge e  fino  al  31
          dicembre  1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17
          e 18 della legge  23  aprile  1981,  n.  155,  non  trovano
          applicazione  l'art.  6  del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 1982, n. 54.
             La   Cassa  per  l'integrazione  guadagni  degli  operai
          dell'industria corrisponde  al  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti    una   somma   pari   all'importo   risultante
          dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per
          il    Fondo   medesimo,   sull'importo   che   si   ottiene
          moltiplicando per i mesi di  anticipazione  della  pensione
          l'ultima   retribuzione   percepita   da   ogni  lavoratore
          interessato, rapportata a mese. I contributi versati  dalla
          Cassa  per  l'integrazione  guadagni vengono iscritti nella
          contabilita'    separata    relativa    agli     interventi
          straordinari.
             Inoltre    la   Cassa   per   l'integrazione   guadagni,
          contabilita'   relativa   agli   interventi   straordinari,
          versera'   annualmente   al   Fondo   pensioni   lavoratori
          dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita'  di
          pensione,     esclusa     la     tredicesima    mensilita',
          anticipatamente corrisposta fino  al  raggiungimento  della
          normale  eta'  pensionabile,  per  l'importo  massimo della
          integrazione salariale straordinaria di cui alla  legge  13
          agosto 1980, n. 427".
             L'applicazione    della   disciplina   in   materia   di
          pensionamento anticipato di cui all'articolo soprariportato
          e'  stata  prorogata  dal  D.L.  30  dicembre 1987, n. 536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988,  n.  48 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga
          degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,  interventi  per
          settori  in  crisi  e  norme  in  materia di organizzazione
          dell'I.N.P.S.) e dalla legge 11 marzo 1988,  n.  67  (Legge
          finanziaria 1988).
             (b) Il D.-L. n. 20/1986 (testo coordinato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1986) reca:  "Misure  urgenti
          per il settore siderurgico".
             (c) Il testo del quinto comma dell'art. 2 della legge n.
          675/1977 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 1-bis:
             Si  trascrive  il testo dell'art. 2, comma quinto, della
          legge n.   675/1977  (Provvedimenti  per  il  coordinamento
          della   politica   industriale,   la  ristrutturazione,  la
          riconversione e lo sviluppo del settore):
             "Il  CIPI,  su  proposta del Ministro per il lavoro e la
          previdenza sociale:
               a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di
          cui all'art. 2 della legge 5  novembre  1968,  n.  1115,  e
          successive modificazioni;
               b)   accerta   lo   stato   di   crisi   occupazionale
          determinandone  l'ambito  territoriale  ed  i  termini   di
          durata;
               c)    accerta    la   sussistenza,   ai   fini   della
          corresponsione del trattamento previsto dall'art.  2  della
          legge   5   novembre   1968,   n.    1115,   e   successive
          modificazioni, di specifici casi  di  crisi  aziendale  che
          presentino  particolare rilevanza sociale in relazione alla
          situazione  occupazionale   locale   ed   alla   situazione
          produttiva del settore;
               d) accerta, anche in relazione alle direttive previste
          dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:
               1) su proposta della commissione centrale costituita a
          norma del successivo art.  26,  le  esigenze  di  mobilita'
          interregionale  di  manodopera  e  i relativi fabbisogni di
          intervento  a  carico  del  fondo  istituito  a  norma  del
          successivo art. 28;
               2)  su proposta della commissione regionale costituita
          a norma del successivo art. 22, le  esigenze  di  mobilita'
          regionale  della  manodopera  ed  i  relativi fabbisogni di
          intervento  a  carico  del  fondo  istituito  a  norma  del
          successivo art. 28".