Art. 11.
  1.  Per le finalita' previste dal regolamento comunitario n. 328/88
del 2  febbraio  1988  (Resider)  (a)  e  per  favorire  lo  sviluppo
economico  delle  zone  colpite  da crisi siderurgica, da indicare da
parte  del  CIPI,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria,   del
commercio  e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e
medie imprese di cui al comma 2 contributi a  fondo  perduto  ((  per
l'insediamento  di  nuove  attivita'  ovvero  per  l'ammodernamento e
l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli
investimenti,  ammissibili  alle agevolazioni purche' non relativi ad
attivita' appartenenti al settore siderurgico, sara' pari al  25  per
cento  della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni
di lire. ))
  "1-bis. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere trasformato, in
tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di  interessi
sui   finanziamenti   concessi   dagli   istituti   e  dalle  sezioni
specializzati per il credito a medio termine".
  2.  Ai  fini del presente articolo si intendono per piccole e medie
imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non piu' di 300
dipendenti   e   30  miliardi  di  capitale  investito  al  netto  di
ammortamenti  e  rivalutazioni  monetarie,  che  non  si  configurano
appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonche' le piccole e medie
imprese di servizi aventi non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di
capitale   investito   al   netto  di  ammortamenti  e  rivalutazioni
monetarie,  che  non  si  configurano  appartenenti  ad   un   gruppo
imprenditoriale.   Per   le   imprese   artigiane  valgono  i  limiti
dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto  1985,  n.  443  (b).  Si
considerano  appartenenti  ad  un  gruppo imprenditoriale le societa'
controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile
(c),  nonche' le imprese che comunque siano collegate, direttamente o
indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e societa' di  comodo,
ad  eccezione  di  quelle che, considerate come un'unica impresa, non
superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo.
  3.  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
stabilisce, con proprio decreto, gli  investimenti  ammissibili  alle
agevolazioni,   le   modalita',   i  tempi  e  le  procedure  per  la
presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria  delle
stesse,  per  la  concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede
altresi',  sentito  un  comitato  tecnico,  che  sara'  appositamente
istituito   presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  a  fissare  i  criteri  e  le  modalita'  per   la
concessione  delle  agevolazioni.  L'accertamento della realizzazione
dei programmi sara' effettuato da apposite  commissioni  nominate  ai
sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (d).
  4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire
70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  previo parere del comitato tecnico di cui al comma
3.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
gravano  sulle disponibilita' residue, esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, del "Fondo per  la  razionalizzazione
aziendale  ed  interaziendale  degli  impianti  siderurgici"  di  cui
all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n.  46  (e).  Le  spese
conseguenti  all'applicazione  del  presente  articolo riguardanti le
indennita' di missione e spese di trasporto, nonche' il funzionamento
del  comitato  di cui al comma 3, sono poste a carico del gia' citato
"Fondo per la razionalizzazione  aziendale  ed  interaziendale  degli
impianti  siderurgici" fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I
contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con  altre
agevolazioni,  sulla  medesima  voce  di  investimento,  salvo quelle
previste dalle Comunita' economiche europee.
  5.  Qualora  i  beni acquistati con il contributo di cui al comma 1
siano alienati, ceduti o  distratti  nei  tre  anni  successivi  alla
consegna  dei  beni  stessi,  puo'  essere  disposta  la revoca delle
agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza
di  tale  revoca,  per  azioni  o  per fatti addebitabili all'impresa
beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo  importo  maggiorato
di  un  interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione
la  maggiorazione da applicare e' determinata sulla base del tasso di
interesse legale.
  6.  Alle  piccole  e medie imprese di cui al presente articolo puo'
essere concesso un contributo sul costo di  acquisizione  di  servizi
destinati  alla  ricerca  di  nuovi  mercati  per il collocamento dei
prodotti oppure  ad  elevare  il  livello  qualitativo  dei  prodotti
medesimi  e  ad aumentare la produttivita'. Il contributo e' concesso
nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente  sostenuto  e
comunque  per  un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del
comitato di cui al comma 3. Le modalita' di attuazione  del  presente
comma  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la  concessione
di  tale  contributo e' a carico delle disponibilita' di cui al comma
4.
  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione
in relazione all'applicazione del regolamento comunitario  n.  328/88
del 2 febbraio 1988 (Resider) (a).
 
             (a)  Per l'argomento del regolamento CEE n. 328/88 del 2
          febbraio 1988 si veda la nota (a) all'art. 8.
             (b)  I  limiti dimensionali per l'impresa artigiana sono
          previsti dall'art. 4 della legge n. 443/1985  (Legge-quadro
          per  l'artigianato),  che  qui  si  trascrive:  "Art. 4. ((
          (Limiti dimensionali). - )) L'impresa artigiana puo' essere
          svolta  anche  con  la  prestazione  d'opera  di  personale
          dipendente    diretto    personalmente    dall'imprenditore
          artigiano  o  dai  soci,  sempre  che non superi i seguenti
          limiti:
               a)  per  l'impresa che non lavora in serie: un massimo
          di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti  in  numero  non
          superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 22 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti;
               b)  per  l'impresa  che  lavora  in serie, purche' con
          lavorazione non del tutto automatizzata: un  massimo  di  9
          dipendenti,   compresi   gli   apprendisti  in  numero  non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato  fino  a  12  a condizione che le unita' aggiuntive
          siano apprendisti;
               c)  per  l'impresa che svolge la propria attivita' nei
          settori  delle  lavorazioni  artistiche,   tradizionali   e
          dell'abbigliamento  su misura: un massimo di 32 dipendenti,
          compresi gli apprendisti in numero non speriore  a  16;  il
          numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40
          a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.  I
          settori  delle  lavorazioni  artistiche  e  tradizionali  e
          dell'abbigliamento  su  misura  saranno   individuati   con
          decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni
          ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
               d)  per  l'impresa  di  trasporto:  un  massimo  di  8
          dipendenti;
               e)  per le imprese di costruzioni edili: un massimo di
          10 dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero  non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 14 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti.
             Ai  fini  del  calcolo  dei  limiti di cui al precedente
          comma:
              1)  non  sono  computati per un periodo di due anni gli
          apprendisti passati in qualifica ai sensi  della  legge  19
          gennaio  1955,  n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa
          impresa artigiana;
              2)  non  sono computati i lavoratori a domicilio di cui
          alla legge  18  dicembre  1973,  n.  877,  sempre  che  non
          superino  un  terzo dei dipendenti non apprendisti occupati
          presso l'impresa artigiana;
              3)   sono   computati  i  familiari  dell'imprenditore,
          ancorche'  partecipanti  all'impresa   familiare   di   cui
          all'articolo  230-bis  del  codice  civile, che svolgano la
          loro    attivita'    di    lavoro     prevalentemente     e
          professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
              4)  sono  computati, tranne uno, i soci che svolgono il
          prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
              5)  non sono computati i portatori di (( handicaps )) ,
          fisici, psichici o sensoriali;
              6)   sono  computati  i  dipendenti  qualunque  sia  la
          mansione svolta".
             (c)  L'art. 2359 del codice civile definisce le societa'
          controllate e le societa' collegate.
             (d) L'art. 18 della legge n. 130/1983 (legge finanziaria
          1983), oltre ad autorizzare spese aggiuntive per consentire
          il   completamento   degli  interventi  del  Fondo  per  la
          ristrutturazione e la riconversione industriale  costituito
          ai  sensi  dell'art.  3 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
          recita, al sesto e settimo comma:
             "A  tutti  gli  adempimenti che si rendono necessari per
          consentire la piu' agile attuazione della stessa  legge  12
          agosto   1977,   n.   675,   nonche'  alla  istituzione  di
          commissioni  per  l'accertamento  della  realizzazione   ed
          eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare
          con onere a carico delle imprese interessate,  provvede  il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             La  disciplina  di  cui  al precedente comma puo' essere
          estesa alle altre  norme  di  incentivazione  alle  imprese
          industriali   che   prevedono   fondi   gestiti   ai  sensi
          dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041".
             (e)  Il  testo  dell'art.  20  della legge n. 46/1982 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 11:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  della  legge n.
          46/1982  (Interventi  per  i   settori   dell'economia   di
          rilevanza   nazionale):        "Art.  20.  -  Alle  imprese
          siderurgiche  che  entro  l'anno  1982  realizzino,   anche
          mediante  accordi interaziendali, riduzioni della capacita'
          produttiva mediante soppressione degli  impianti  marginali
          sul  piano  economico  o  obsoleti  sul  piano tecnologico,
          posseduti alla data del  31  dicembre  1980,  e  che  siano
          rimaste  in  attivita'  almeno sino al 1979, possono essere
          erogati,  in  rapporto  alla  capacita'  produttiva   annua
          ridotta    rispetto   a   quella   risultante   dall'ultima
          dichiarazione  fatta  alla  CECA   e   nei   limiti   delle
          disponibilita'   del   fondo  di  cui  al  seguente  comma,
          contributi fino a  100.000  lire  per  ogni  tonnellata  di
          acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di
          semilavorato o di prodotto laminato.     Per  le  finalita'
          di   cui  al  precedente  comma  e'  costituito  presso  il
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          il  "Fondo per la realizzazione aziendale ed interaziendale
          degli  impianti  siderurgici",  i   cui   interventi   sono
          prioritariamente  destinati  alle  imprese siderurgiche con
          ciclo produttivo a carica solida.       E'  autorizzato,  a
          carico  del  bilancio dello Stato, il conferimento al fondo
          di cui al precedente comma,  nel  triennio  1981-83,  della
          somma  di  lire  300  miliardi.  La  quota del conferimento
          relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 50  miliardi;
          le  quote  relative ai successivi anni del triennio saranno
          indicate dalla legge  finanziaria.        Gli  stanziamenti
          relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno
          iscritti  nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             Le disponibilita'  del  fondo,  che  ha  amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori  bilancio ai sensi dell'art. 9
          della legge 25  novembre  1971,  n.  1041,  affluiscono  ad
          apposita   contabilita'   speciale   istituita   presso  la
          tesoreria dello Stato.     Sulle domande di  contributo  di
          cui  al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          previa  istruttoria  eseguita  da  un  comitato tecnico, da
          costituirsi con  decreto  dello  stesso  Ministro.        I
          contributi  di  cui  al  precedente  articolo sono erogati,
          previa  certificazione  rilasciata   dall'ufficio   tecnico
          erariale    competente    per    territorio   dell'avvenuto
          smantellamento degli  impianti,  con  ordine  di  pagamento
          emesso   dal   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato o da un suo delegato.       Il  rendiconto
          della  gestione  e'  trasmesso,  entro  il  mese  di giugno
          dell'anno successivo  all'esercizio  di  riferimento,  alla
          ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, che, verificata la  legalita'
          della  spesa  e  la  regolarita'  della  documentazione, lo
          inoltra alla Corte dei conti per il riscontro  successivo".