Art. 3. 1. I lavoratori di cui all'articolo 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facolta' di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale. 2. Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'articolo 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta per un periodo di trentasei mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa e' posto a carico della separata contabilita' degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni. 3. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni (a), ai datori di lavoro e' corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di diciotto mesi e a carico della separata contabilita' di cui al comma 2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione. 4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che stipulino un contratto di lavoro per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore a quello relativo all'inquadramento posseduto all'atto della risoluzione del rapporto e' dovuto, a carico della separata contabilita' di cui al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un assegno integrativo mensile pari alla differenza inizialmente risultante tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 5. I lavoratori di cui al comma 1 vengono iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Ai fini della formazione della graduatoria delle suddette liste non si tiene conto, nella valutazione della situazione economica dei predetti lavoratori, del trattamento di integrazione salariale da essi percepito. 6. Per i lavoratori assunti a norma del presente articolo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza si intendera' risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto in conformita' ai contratti collettivi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31 dicembre 1990 (( e si applicano anche in riferimento )) (( ai lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 che, fruendo )) (( del trattamento straordinario di integrazione salariale, )) (( siano stati assunti a tempo indeterminato, a far data dal )) (( 1 gennaio 1989 e sino all'istituzione delle liste di )) (( collocamento previste dal comma 1, da datori di lavoro diversi )) (( da quelli di cui al citato articolo 1. )) 8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono emanate norme di attuazione di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 2.
(a) Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Esso concede sgravi degli oneri sociali alle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 dello stesso testo unico.