Art. 3.
  1. I lavoratori di cui all'articolo 1 che fruiscano del trattamento
straordinario di integrazione salariale hanno facolta' di  iscriversi
in  una  lista  di  collocamento per essi appositamente predisposta a
livello regionale.
  2.   Per   i   predetti  lavoratori,  ove  siano  assunti  a  tempo
indeterminato con richiesta nominativa ovvero per  passaggio  diretto
da  datori  di  lavoro  diversi  da  quelli di cui all'articolo 1, la
contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta per un  periodo
di  trentasei  mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti.
Il minore  gettito  contributivo  derivante  al  Fondo  pensioni  dei
lavoratori  dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa
e' posto  a  carico  della  separata  contabilita'  degli  interventi
straordinari di Cassa integrazione guadagni.
  3.  Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori
di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri  sociali  di  cui  al
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  e
successive  modificazioni ed integrazioni (a), ai datori di lavoro e'
corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la  durata  di
diciotto  mesi e a carico della separata contabilita' di cui al comma
2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.
  4.  Ai  lavoratori  di cui al comma 1 che stipulino un contratto di
lavoro per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore  a
quello    relativo   all'inquadramento   posseduto   all'atto   della
risoluzione  del  rapporto  e'  dovuto,  a  carico   della   separata
contabilita'  di  cui  al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un
assegno  integrativo  mensile  pari  alla   differenza   inizialmente
risultante   tra   i   livelli  retributivi  previsti  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro.
  5.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 vengono iscritti nella prima
classe delle liste di collocamento. Ai fini  della  formazione  della
graduatoria   delle   suddette   liste  non  si  tiene  conto,  nella
valutazione della situazione economica dei predetti  lavoratori,  del
trattamento di integrazione salariale da essi percepito.
  6.  Per  i  lavoratori  assunti  a  norma  del presente articolo il
rapporto  di  lavoro  con  l'impresa  di  provenienza  si  intendera'
risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro,
solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente  previsto
in  conformita'  ai  contratti  collettivi.  Durante  tale periodo il
rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce  effetti.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo operano
fino al 31 dicembre 1990 (( e si applicano anche in riferimento ))
(( ai lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 che, fruendo  ))
(( del trattamento straordinario di integrazione salariale,        ))
(( siano stati assunti a tempo indeterminato, a far data dal       ))
(( 1  gennaio 1989 e sino all'istituzione delle liste di           ))
(( collocamento previste dal comma 1, da datori di lavoro diversi  ))
(( da quelli di cui al citato articolo 1.                          ))
  8.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali,
sono  emanate  norme  di  attuazione  di quanto disposto dal presente
articolo e dall'articolo 2.
 
             (a)  Il  D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle
          leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Esso concede sgravi
          degli  oneri sociali alle aziende industriali che impiegano
          dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 dello  stesso
          testo unico.