Art. 4.
  1.  Nel  quadro  delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego
dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990,  le  imprese  di
cui  all'articolo  1,  nonche'  gli  enti  e le imprese coinvolti nel
programma di reindustrializzazione delle  aree  colpite  dalla  crisi
siderurgica,  presentano  al  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  progetti  di  formazione  e  riqualificazione  professionale
redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.
  2.  Le  attivita'  di cui al comma 1 possono essere finanziate, con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto  con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione
di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (a),  nel
limite  massimo  del  20  per  cento  delle  disponibilita' annue del
predetto Fondo.
  3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro e per  il  coordinamento  delle
politiche  comunitarie,  vengono  determinati gli adempimenti che gli
enti e le aziende sono tenuti ad  osservare  al  fine  di  consentire
l'utilizzo  delle  risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione
di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  25 della legge n. 845/1978 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  25  della  legge n.
          845/1978   (Legge-quadro   in   materia    di    formazione
          professionale):
             "Art.  25  (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire l'accesso al Fondo  sociale  europeo  e  al  Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di cui all'articolo precedente,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
             Per  la  costituzione  del  Fondo  di  rotazione, la cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
             A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'art.  20  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n.  114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
              4) dal 4,30 al 4,00 per cento;
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
             Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata  in  misura  pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
             I   due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contributivo  di  cui  al  precedente   comma
          affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
             La  parte  di  disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
             Alla   copertura   dell'onere   di  lire  100  miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Le  somme  di  cui  ai  commi  precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  'Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli organismi di  cui  all'art.  8  della  decisione  del
          consiglio  delle  Comunita'  europee  n.  71/66/CEE  del 1
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977'".