Art. 4. 1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonche' gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo. 2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (a), nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilita' annue del predetto Fondo. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.
(a) Il testo dell'art. 25 della legge n. 845/1978 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 4: Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale): "Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione. Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte: 1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 4) dal 4,30 al 4,00 per cento; 5) dal 6,50 al 6,20 per cento. Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977'".