Art. 5.
  1.  Al  fine  di  accelerare  la ripresa economica ed occupazionale
delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del  comparto
siderurgico  di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro
delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di  competenza,
con  il  Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno,
esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore    del    presente   decreto,   il   programma   speciale   di
reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono
specificate  le  singole  iniziative  da  attuare  ed  i comuni delle
province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per  il  loro
insediamento,   nonche'   il   programma  di  promozione  industriale
predisposto dalla  Societa'  finanziaria  di  promozione  e  sviluppo
imprenditoriale  controllata  dall'IRI  (SPI  S.p.a.), (( relativo ad
iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e  dei  servizi
con  particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione
con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi. ))
  2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui al comma 1 si provvede alla
integrazione e all'aggiornamento dei programmi.
  3.  Ai  fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui
all'articolo 6, il programma speciale di reindustrializzazione di cui
al   comma   1  definisce,  con  riferimento  a  ciascuna  iniziativa
produttiva da localizzare nei comuni delle province di  Napoli  e  di
Taranto,  la  misura  percentuale  minima  del  personale siderurgico
esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche
delle   singole   iniziative   ed  alle  professionalita'  richieste.
L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza
dal  beneficio  dell'incentivazione aggiuntiva (( di cui all'articolo
6. ))
(( 3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per          ))
(( l'ampliamento degli immobili aziendali relativi                 ))
(( all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono        ))
(( dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. ))   ))