Art. 6.
  1.  Alle  iniziative  produttive  specificate  nei programmi di cui
all'articolo 5, le cui domande  sono  presentate  entro  ventiquattro
mesi  dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo
articolo e che si localizzano nei comuni delle province di  Napoli  e
di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1  marzo 1986, n.
64 (a) , con le modifiche previste dal comma 2. Con la  deliberazione
dei  predetti programmi il CIPI determina (( l'applicabilita' di tali
modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e  per
le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale
abilitati ad operare  nel  Mezzogiorno  ovvero  dell'Agenzia  per  la
promozione  e  lo  sviluppo  del Mezzogiorno dovranno intervenire nel
termine  massimo  di  centoventi  giorni,  ferme  restando  le  altre
disposizioni  relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute
nella medesima legge. ))
  2. A tal fine:
    a)  il  contributo  in  conto  capitale  e'  fissato per tutte le
iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a),  dell'articolo
9 della legge 1  marzo 1986, n. 64 (a) ;
    b)  il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e
spese, dei finanziamenti  agevolati  e'  determinato,  per  tutte  le
iniziative  ammesse,  nella  misura  di  cui  al comma 9, lettera a),
dell'articolo 9 della legge 1  marzo 1986, n. 64 (a);
    c)  alle  predette  iniziative  si applica la maggiorazione di un
quinto del contributo in conto capitale,  nei  limiti  e  secondo  le
procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, e successive
integrazioni e modificazioni (b) .
  3.  Alle  provvidenze  di  cui  al presente articolo si applicano i
limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2,  della  legge  1
marzo  1986, n. 64 (a), e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
fermo restando il disposto di  cui  al  settimo  comma  del  medesimo
articolo 63 (b).
 
             (a)  Il  testo  dell'art. 9, comuni 2, 7 (lettera a) e 9
          (lettera  a)  della  legge  n.  64/1986  e'  riportato   in
          appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 6:
            Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 2, 7 (lettera a)
          e 9 (lettera a) della legge n. 64/1986 (Disciplina organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno):     "2. Per
          i fini e con le modalita' di cui al precedente coma il CIPI
          provvede:          a) a coordinare le agevolazioni previste
          dalla presente legge  e  quelle  previste  da  altre  norme
          statali,   regionali   e   comunitarie  anche  mediante  la
          fissazione di criteri  per  il  cumulo  delle  agevolazioni
          concedibili,  prevedendo  in  ogni caso che l'insieme delle
          agevolazioni, ivi comprese quelle  di  cui  alla  legge  29
          maggio  1982,  n. 308, per le iniziative volte a sviluppare
          la produzione di energie  derivanti  da  fonti  energetiche
          alternative,  non  possa superare il 75 per cento del costo
          dell'investimento ammesso a contributo;      b)  a  fissare
          criteri  per  il  finanziamento  agevolato  concedibile dal
          fondo di rotazione per  la  innovazione  tecnologica  e  la
          ricerca;            c)   ad  impartire  le  direttive  alle
          amministrazioni pubbliche per garantire  congrue  quote  di
          commesse   di  forniture  e  lavorazioni  in  favore  delle
          iniziative meridionali.
             3-6. (Omissis).
             7.  Gli scaglioni di investimento di cui all'articolo 69
          del citato testo unico, sono cosi' modificati:
              a) fino a 7 miliardi: 40 per cento.
             8. (Omissis).
             9.  Il  tasso  di  interesse,  comprensivo di ogni onere
          accessorio e spese sui  finanziamenti  agevolati  e'  cosi'
          fissato:         a)  per  le  iniziative  che  realizzino o
          raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di  lire:
          36 per cento del tasso di riferimento".
            (b)   L'art.   63   quinto,  sesto  e  settimo  comma,  e
          dell'intero art. 69  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi nel Mezzogiorno e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 6:
             L'art.  63,  commi 5, 6 e 7, del testo unico delle leggi
          sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
          formulato:        "La  misura  del  finanziamento  a  tasso
          agevolato e' fissata nel  40  per  cento  dell'investimento
          globale  comprensivo  degli  investimenti  fissi  e,  nella
          misura massima del 40  per  cento  di  detti  investimenti,
          delle  scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle
          caratteristiche del ciclo di lavorazione e della  attivita'
          dell'impresa.   La  durata  massima  del  finanziamento  e'
          fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di  utilizzo  e
          di  preammortamento  non  superiore  a  5  anni per i nuovi
          impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione
          e  gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi
          del periodo di utilizzo e di preammortamento non  superiore
          a  3  anni.        L'importo  del  finanziamento  agevolato
          concesso  per  gli  investimenti  fissi,   maggiorato   del
          contributo  in  conto  capitale  previsto dall'art. 69, non
          puo' superare il  limite  del  70  per  cento  della  spesa
          prevista  per  gli  investimenti  fissi.     Tale limite e'
          elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in  conto
          capitale  ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69".
          Per opportuna conoscenza, si riporta l'intero art.  69  del
          medesimo  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi nel
          Mezzogiorno, come modificato dal D.L. 30 gennaio  1979,  n.
          23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91 e dall'art.
          9 della legge n. 64/1986:     "Art. 69 ( ((  Contributi  in
          conto  capitale).  ))  - Per la realizzazione di iniziative
          dirette    alla    costruzione,     alla     riattivazione,
          all'ampliamento   e   all'ammodernamento   di  stabilimenti
          industriali,  puo'  essere  concesso  dalla  Cassa  per  il
          Mezzogiorno  un  contributo  in conto capitale nelle misure
          appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni  di
          investimenti fissi:
          (( a) fino a 7 miliardi: 40 per cento; ))
          ((  b)  sulla  quota  eccedente  i  7  miliardi e fino a 30
          miliardi: 30 per cento; ))
          (( c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.))
            Il  contributo di cui al punto a) del comma precedente e'
          esteso alle iniziative  industriali,  ivi  comprese  quelle
          promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano
          investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con  le
          modalita'  previste  dal  presente articolo.     In caso di
          ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti
          preesistenti,    l'appartenenza   delle   iniziative   agli
          scaglioni di investimenti di cui ai  precedenti  commi  del
          presente  articolo,  e  quindi  la misura del contributo in
          conto  capitale,  e'  determinata   tenendo   conto   degli
          investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti
          tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario,  ai
          quali  vanno  sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di
          riattivazione sono ammessi a  contributo  soltano  i  nuovi
          investimenti.     Il contributo in conto capitale di cui ai
          primi due commi del presente articolo puo' essere aumentato
          di  un  quinto  a favore di specifici settori da sviluppare
          propriamente nel Mezzogiorno, indicati  periodicamente  dal
          CIPI   su   proposta   del   Ministro  per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno.     Un'ulteriore aumento  del
          contributo,  sempre  nella misura di un quinto, puo' essere
          concesso alle iniziative  che  si  localizzano  nelle  zone
          riconosciute   particolarmente   depresse   con  la  stessa
          procedura di cui al precedente comma, previa  delimitazione
          effettuata   dalle   regioni   sulla   base  di  indicatori
          oggettivi, quali il tasso di emigrazione,  e  il  tasso  di
          popolazione  attiva occupata ed il rapporto tra occupazione
          industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei
          due  ultimi  censimenti ISTAT.     Il CIPI, su proposta del
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          puo'   altresi'  deliberare  la  sospensione  temporanea  o
          l'esclusione dall'ammissibilita' a contributo nei confronti
          di  nuove  iniziative in specifici settori o in determinate
          zone  in  relazione  a   considerazioni   oggettive   o   a
          valutazioni  di  opportunita' settoriale.     Il contributo
          di cui al presente articolo puo' essere  altresi'  concesso
          per  gli  impianti  commerciali  e  di servizi, ubicati nel
          Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture  ed
          infrastrutture   polivalenti,   anche   intersettoriali,  a
          tecnologia avanzata,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
          fissati   dal   CIPI,   anche   per   quanto   riguarda  il
          coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla
          legislazione  vigente.     La concessione dei contributi in
          conto   capitale    e'    subordinata    alla    dimostrata
          disponibilita',  da parte delle imprese, di un ammontare di
          capitale  proprio   non   inferiore   al   30   per   cento
          dell'investimento  fisso.      L'onere derivante alla Cassa
          per  il  Mezzogiorno  dalla  concessione   dei   contributi
          previsti  dal  presente articolo, e' imputato sugli importi
          di cui all'art. 24.     La  Cassa  per  il  Mezzogiorno  e'
          autorizzata  a  stipulare per la concessione del contributo
          di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti  a
          tasso  agevolato  di  cui all'art. 63, apposite convenzioni
          con  l'Ente  nazionale  per  l'artigianato  e  la   piccola
          industria  (ENAPI).      Alla concessione del contributo di
          cui al secondo comma  del  presente  articolo  si  provvede
          previa  istruttoria  tecnica  e  finanziaria  della sezione
          autonoma  di  credito  dell'ENAPI,  il  cui  consiglio   di
          amministrazione  e' integrato dagli assessori delle regioni
          meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma
          di  credito  dell'ENAPI  e'  autorizzata  a  concedere alle
          imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti
          agevolati  a  medio termine sino all'importo massimo di 200
          milioni. A tal fine presso detta sezione  e'  istituito  un
          fondo  di  dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a
          carico dello stanziamento di cui all'art. 24  del  presente
          testo  unico. Le regioni meridionali possono partecipare al
          predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo
          stanziamento  di  cui  al  precedente  art.  44. La sezione
          autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le
          operazioni  previste  dall'art.  18  della  legge 25 luglio
          1952, n. 949. La  cassa  e'  autorizzata  a  concedere  sui
          finanziamenti  erogati  dalla  sezione  autonoma di credito
          dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati  forniti
          o  garantiti  dallo Stato o attinti presso il Medio credito
          centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in  conto
          interessi  previsto dall'art. 63 del presente testo unico".