Art. 6. 1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1 marzo 1986, n. 64 (a) , con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina (( l'applicabilita' di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge. )) 2. A tal fine: a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (a) ; b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati e' determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (a); c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni (b) . 3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64 (a), e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63 (b).
(a) Il testo dell'art. 9, comuni 2, 7 (lettera a) e 9 (lettera a) della legge n. 64/1986 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 6: Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 2, 7 (lettera a) e 9 (lettera a) della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno): "2. Per i fini e con le modalita' di cui al precedente coma il CIPI provvede: a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo; b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca; c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali. 3-6. (Omissis). 7. Gli scaglioni di investimento di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono cosi' modificati: a) fino a 7 miliardi: 40 per cento. 8. (Omissis). 9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati e' cosi' fissato: a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento". (b) L'art. 63 quinto, sesto e settimo comma, e dell'intero art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 6: L'art. 63, commi 5, 6 e 7, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: "La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e della attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento e' fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni. L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non puo' superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi. Tale limite e' elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69". Per opportuna conoscenza, si riporta l'intero art. 69 del medesimo testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91 e dall'art. 9 della legge n. 64/1986: "Art. 69 ( (( Contributi in conto capitale). )) - Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: (( a) fino a 7 miliardi: 40 per cento; )) (( b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento; )) (( c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.)) Il contributo di cui al punto a) del comma precedente e' esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalita' previste dal presente articolo. In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e' determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltano i nuovi investimenti. Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare propriamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Un'ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, e il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dall'ammissibilita' a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale. Il contributo di cui al presente articolo puo' essere altresi' concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. La concessione dei contributi in conto capitale e' subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso. L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, e' imputato sugli importi di cui all'art. 24. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI). Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione e' integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine sino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione e' istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La cassa e' autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico".