Art. 7.
  1.  Nello  stato  di  previsione del Ministero delle partecipazioni
statali e' istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale
di  reindustrializzazione"  con  dotazione  complessiva  di  lire 660
miliardi in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990.
  2.  Il  Fondo  e'  destinato  ad  erogare, in corrispondenza con la
realizzazione del programma speciale di  reindustrializzazione  delle
aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonche' del programma di
promozione industriale  predisposto  dalla  Societa'  finanziaria  di
promozione  e  sviluppo  imprenditoriale  controllata  dall'IRI  (SPI
S.p.a.) di cui all'articolo 5, le somme occorrenti  entro  il  limite
massimo di lire 660 miliardi.
  3.  Una  quota  pari  a  lire 360 miliardi delle somme previste dal
presente articolo e' destinata alle iniziative che si localizzano nei
comuni delle province di Napoli e di Taranto.
  4.  Una  quota pari a 240 miliardi e' destinata alle iniziative che
si localizzano nei comuni  delle  altre  aree  prioritarie  di  crisi
siderurgica di cui all'articolo 5.
  5.  Una quota pari a lire 60 miliardi e' destinata ad interventi di
promozione industriale nelle aree di  crisi  siderurgica  secondo  la
ripartizione  deliberata  dal  CIPI,  su  proposta del Ministro delle
partecipazioni statali.
  6.  All'onere  di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del
presente articolo per ciascuno degli anni 1989  e  1990  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1989, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.