Art. 8.
  1.   Ai   fini   della   ammissibilita'   al   Fondo   speciale  di
reindustrializzazione  delle  iniziative  individuate  dall'IRI,   il
Ministro   delle   partecipazioni   statali,  di  intesa  per  quelle
localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con  il
Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica
preventivamente  la  corrispondenza  delle  medesime  alle  finalita'
indicate nei programmi di cui all'articolo 5.
  2.  Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali,
di intesa,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  per  gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  delibera  i criteri e le
modalita' di utilizzazione delle disponibilita' del Fondo.
  3.  Il  Ministro  delle  partecipazioni  statali  e' autorizzato ad
erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti
alle     aziende     proponenti     il    programma    speciale    di
reindustrializzazione,  per   la   realizzazione   delle   iniziative
specificate nel programma di cui all'articolo 5.
  4.  Detta anticipazione e' collegata alla presentazione di progetti
delle singole iniziative,  con  specificazione  analitica  dei  costi
preventivati.
  5.  Una  ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo,
puo'  essere  concessa  dal  Ministro  delle  partecipazioni  statali
qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per
la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.
  6.  Per la realizzazione del programma di promozione industriale di
cui all'articolo 5, comma 1, approvato dal CIPI,  il  Ministro  delle
partecipazioni   statali  dispone,  tramite  l'IRI,  l'erogazione  ((
contestuale )) delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di
reindustrializzazione,   in   rate   trimestrali  commisurate  ((  al
fabbisogno ed alle  modalita'  temporali  indicati  ))  nel  medesimo
programma.  La  SPI  S.p.a.  e' autorizzata ad utilizzare le predette
somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui  all'articolo
5,  comma  1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote
di minoranza attraverso  la  concessione  di  prefinanziamenti  delle
agevolazioni   richieste  sulla  base  della  normativa  comunitaria,
nazionale e regionale applicata nelle aree individuate  dal  presente
decreto  ((  e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo
di centoventi giorni, da parte degli  istituti  di  credito  speciale
abilitati  ad  operare  nel  Mezzogiorno  ovvero  dell'Agenzia per la
promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. )) A tali prefinanziamenti,
siano  essi  relativi  ad  agevolazioni  in  conto  capitale  o tasso
agevolato, saranno applicate le condizioni e  le  modalita'  previste
dalla  normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso
ad un tasso non superiore al (( 7 per cento. Per le iniziative di cui
al  presente  comma,  l'ambito  territoriale di riferimento e' quello
della provincia di appartenenza dell'area di  crisi  siderurgica.  Su
proposta  del  Ministro  delle  partecipazioni  statali  il CIPI puo'
deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di  cui  al
presente  comma,  di  ampliare  l'area  di  intervento  al territorio
rientrante nel raggio di  trenta  chilometri  calcolato  rispetto  ai
centri  urbani  di  Napoli,  Taranto, Genova e Terni nonche' a quelli
relativi all'applicazione dell'articolo 7, comma 5, purche' ricadente
nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza. ))
  7.  Per  le  iniziative  localizzate  nelle aree del centro nord da
parte della SPI S.p.a. potra' essere concesso un  contributo  per  un
ammontare  non  superiore  al  ((  25 per cento )) degli investimenti
ammissibili. (( Tale contributo potra'  essere  cumulato  con  quello
previsto  dal  ))  regolamento  CEE  n.  328/88  del  2 febbraio 1988
(Resider) (a) secondo le modalita' indicate all'articolo 11.
 8.  Alle  iniziative  localizzate  nelle aree del Mezzogiorno al cui
capitale la SPI S.p.a. partecipi,  la  stessa  SPI  potra'  concedere
finanziamenti  agevolati  sino  a copertura dei fabbisogni finanziari
residui rispetto alle agevolazioni della legge 1  marzo 1986,  n.  64
(b)  ,  e  di  eventuali  altre  leggi  agevolative, nonche' rispetto
all'ammontare di capitale proprio  di  cui  all'articolo  69,  ottavo
comma,  del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n.  218  (c) . A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello
previsto nel comma 2, lettera b), dell'articolo 6 e  con  durata  non
superiore ad anni quattro.
  9.  I  contributi  erogati  alle societa' che attuano le iniziative
incluse  nel  programma  speciale  di  reindustrializzazione  e   nel
programma   di  promozione  industriale  di  cui  all'articolo  5  ((
costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle societa' stesse e ))
sono  da  queste  accantonabili  in un apposito fondo del passivo del
bilancio in sospensione di imposta  ai  sensi  dell'articolo  55  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d) .
  10.  Nella  determinazione dell'entita' dell'intervento del Fondo a
beneficio delle singole iniziative non si  tiene  conto  delle  spese
sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.
  11.  Il  Ministro  delle  partecipazioni statali, congiuntamente al
Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  per  le
iniziative  localizzate  nei  comuni  delle  province  di Napoli e di
Taranto, ed al Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  per
gli  aspetti  occupazionali,  vigila sull'attuazione dei programmi di
cui all'articolo  5,  comma  1.  I  Ministri  di  cui  sopra,  per  i
rispettivi  ambiti  di  competenza,  presentano al CIPI una relazione
semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni  parlamentari,
sullo   stato   di   attuazione  degli  interventi,  con  particolare
riferimento  agli  investimenti  attivati  ed  ai  connessi  riflessi
occupazionali.
  12.  Il  Ministro  delle  partecipazioni statali, congiuntamente ai
Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro
e  della  previdenza sociale, puo' promuovere accordi di programma ai
sensi dell'articolo 7 della legge 1  marzo 1986, n. 64 (b).
 
             (a)  Il  regolamento  CEE  n. 328/88 del 2 febbraio 1988
          istituisce  un  programma  comunitario   a   favore   della
          riconversione di zone siderurgiche (programma Resider).
             (b)  Il  testo  dell'art.  7  della  legge n. 64/1986 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 8:
             Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n. 64/1986
          (Disciplina  organica  dell'intervento  straordinario   nel
          Mezzogiorno):
             "Art.  7 (Accordo di programma). - 1. Per gli interventi
          previsti nel programma triennale  che  richiedono,  per  la
          completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di
          regioni,  enti  locali  ed  altri   soggetti   pubblici   e
          amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, il
          Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  e
          i  soggetti  interessati  promuovono  la conclusione fra di
          essi di un accordo di programma che attui il  coordinamento
          delle  azioni  di  rispettiva competenza e, fra l'altro, ne
          determini  i  tempi,  le  modalita'  e   il   finanziamento
          stabilendo,  altresi',  i  destinatari  della gestione, che
          puo' essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.
             2.  L'accordo prevede altresi' procedimenti di arbitrato
          rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
            3.  L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, previa delibera del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e  l'accordo  sono
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. L'accordo approvato  produce  gli  effetti  della
          intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616,
          determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione
          degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai
          partecipanti,  l'accertamento di conformita' e le intese di
          cui al citato articolo 81, nonche' le concessioni edilizie.
          La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione
          della  concessione  edilizia  non  si  producono  senza  il
          consenso  del  comune  interessato nel caso in cui esso non
          abbia aderito all'accordo.
             4.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
          Mezzogiorno  vigila  sulla   esecuzione   dell'accordo   di
          programma   e,   in   caso  di  inadempienza  dei  soggetti
          partecipanti  e  di  mancata  attuazione  delle   procedure
          sostitutive  di  cui  al  comma  2  del  presente articolo,
          promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.
             5.  Per gli accordi di programma relativi a progetti che
          riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale,  i
          compiti  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti  delle  regioni,
          d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni
          attribuite, rispettivamente,  dall'articolo  20  del  regio
          decreto  legislativo  15 maggio 1946, n. 455, convertito in
          legge  costituzionale   26   febbraio   1948,   n.   2,   e
          dall'articolo  47  della  legge  costituzionale 26 febbraio
          1948, n. 3".
             (c)  Per  l'art.  69  del  testo unico delle leggi sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno  si  veda  in   appendice   il
          riferimento alla nota (b) all'art. 6.
             (d)  L'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi
          e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 8:
             L'art.  55  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato:
             "Art.  55  (Sopravvenienze  attive). - 1. Si considerano
          sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi  conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte in bilancio in precedenti esercizi e  i  ricavi  o
          altri  proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
          che  ha  concorso  a  formare  il  reddito  in   precedenti
          esercizi,  nonche'  la sopravvenuta insussistenza di spese,
          perdite od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte  in
          bilancio in precedenti esercizi.
             2.  Se  le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare superiore
          a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
          esercizi, l'eccedenza puo' essere accantonata ai sensi  del
          comma 4 del detto articolo.
             3. Sono inoltre considerati soprovvenienze attive:
               a)  le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche in forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli
          considerati  alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e
          alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54;
               b)  i  proventi  in  denaro  o  in natura conseguiti a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di  cui  alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53.
          Tuttavia  l'ammontare  di  tali  proventi,  se  sia   stato
          accantonato  in  apposito  fondo  del  passivo,  concorre a
          formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui  il
          fondo  sia  utilizzato per scopi diversi dalla copertura di
          perdite di esercizio o  i  beni  ricevuti  siano  destinati
          all'uso  personale  o  familiare  dell'imprenditore o siano
          assegnati ai soci.
             4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
          in denaro o in natura fatti a  fondo  perduto  o  in  conto
          capitale  alle societa' in nome collettivo o in accomandita
          semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai  crediti
          derivanti da precedenti finanziamenti, ne' la riduzione dei
          debiti dell'impresa in sede di  concordato  fallimentare  o
          preventivo.
             5.  In  caso  di  cessione  del  contratto  di locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva".