Art. 6.
  Per  l'effettuazione  delle operazioni sopradescritte, che dovranno
essere condotte rispettando i criteri di massima sicurezza ambientale
nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 1677/FPC del 31 marzo  1989,
il  commissario  straordinario  ad acta si avvale di un proprio staff
tecnico da lui designato, sentiti i Ministri competenti.
  Il  commissario  ad  acta  puo'  richiedere  attraverso il Ministro
dell'ambiente,    valutazioni    tecnico-scientifiche,    da    parte
dell'Istituto  superiore di sanita', dell'ISPESL, dell'ENEA ovvero di
altri organismi scientifici.