Art. 15. D e p o s i t i Devono essere previsti uno o piu' locali per il deposito delle attrezzature sportive comunicanti con l'area destinata alle attivita'. Depositi per altri materiali combustibili devono essere ubicati in locali separati con strutture REI 90; le eventuali comunicazioni devono avvenire con porte REI 90 munite di congegno di autochiusura. E' comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.