Art. 20. Piscine ed ippodromi Per le zone spettatori le disposizioni contenute nei precedenti articoli devono essere applicate anche alle piscine e agli ippodromi. Per le predette attivita' restano valide le altre disposizioni contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 salvo quanto indicato al successivo comma. L'art. 110 della predetta circolare n. 16 viene cosi' modificato: "Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneita' per i salvataggi a mare rilasciati da societa' autorizzata dal Ministero della marina mercantile".