(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
                           C a p i e n z a
 
 A) Zona spettatori.
  La   capienza   (massimo   affollamento  ipotizzabile)  della  zona
spettatori e' ottenuta dividendo lo sviluppo  in  metri  lineari  dei
gradoni per 0,48.
  Per  gli  impianti  all'aperto,  con  capienza  superiore  a 10.000
spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, e per  quelli
al  chiuso  con  capienza  superiore  a  4.000  spettatori  non  sono
consentiti posti in piedi; i  suddetti  impianti  devono  avere  solo
posti a sedere numerati e di larghezza non inferiore a 0,45 m.
  La   capienza,   determinata  secondo  quanto  sopra  indicato,  e'
comprensiva di coloro che entrano nell'impianto, in quanto vi abbiano
diritto,  per i quali devono essere riservate apposite zone con posti
a sedere.
 B) Zona attivita' sportive.
  La  capienza  della  zona  delle  attivita' sportive e' in funzione
delle attivita' previste ed e' costituita dal numero dei praticanti e
degli addetti.