(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
                            S e t t o r i
 
  Gli  impianti  all'aperto  con  un numero di spettatori superiore a
10.000 e quelli al chiuso con un numero  di  spettatori  superiore  a
4.000  devono  avere  la  zona destinata agli spettatori suddivisa in
settori.
  La  capienza  di ciascun settore non puo' essere superiore a 20.000
spettatori per impianto all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.
  Per  gli  impianti all'aperto deve essere previsto, in occasione di
manifestazioni  calcistiche,   almeno   un   settore   opportunamente
dimensionato, destinato ai tifosi della squadra ospite.
  Ogni  settore  deve  avere  servizi  e  sistemi  di  vie  di uscita
indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica  conforme  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e deve
essere separato da  quello  adiacente  con  setti  di  materiale  non
combustibile di altezza non inferiore a 2,20 m in grado di sopportare
una spinta orizzontale non inferiore a 80 Kg/m applicata a 2,20 m; e'
consentita  la  comunicazione tra i settori attraverso vani provvisti
di porte realizzate con materiali non combustibili.
  Per  i  predetti impianti all'aperto la zona spettatori deve essere
separata dalla zona attivita' sportive con fossato, di almeno 2,50  m
di  profondita'  e  di  larghezza,  ovvero  con setti realizzati come
previsto al comma precedente.
  La  separazione  suddetta  deve  avere  almeno  due varchi per ogni
settore muniti di serramenti che in caso di necessita' possano essere
aperti  su disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza verso la
zona attivita' sportive. Ogni varco deve avere  larghezza  minima  di
2,40 m.
  In  presenza di fossati potranno essere previste soluzioni tecniche
che comportano l'impiego di meccanismi di semplice funzionamento atti
a  consentire  il  superamento  dei  fossati  stessi  solo in caso di
necessita'.