Art. 2.
  1.  I  requisiti  di  cui  all'art. 1 devono essere posseduti anche
dalle istituzioni che si  convenzionano  con  il  Servizio  sanitario
regionale.
  2. Per le istituzioni gia' convenzionate l'adeguamento ai requisiti
di cui sopra dovra' essere effettuato entro tre anni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.