Art. 10.
 
  1.  Nei  procedimenti  per  i reati indicati dall'articolo 96 della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri,  i  Ministri,
nonche'  gli  altri  inquisiti  che  siano  membri  del  Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere  sottoposti
a  misure  limitative  della  liberta'  personale,  a intercettazioni
telefoniche o sequestro  o  violazione  di  corrispondenza  ovvero  a
perquisizioni  personali  o  domiciliari senza l'autorizzazione della
Camera competente ai sensi dell'articolo 5,  salvo  che  siano  colti
nell'atto  di  commettere  un delitto per il quale e' obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura.
  2.   Non  si  applica  il  secondo  comma  dell'articolo  68  della
Costituzione.
  3.  La  Camera  competente,  nel  caso  previsto  dal  comma  1, e'
convocata di diritto e delibera, su relazione  della  giunta  di  cui
all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
  4.  Nei  confronti  del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di  pene
accessorie  che  comportino  la  sospensione  degli  stessi  dal loro
ufficio.
 
 
          Nota all'art. 10
          Il  secondo  comma  dell'art.  68  della Costituzione cosi'
          recita:  "Senza  autorizzazione  della  Camera  alla  quale
          appartiene,   nessun  membro  del  Parlamento  puo'  essere
          sottoposto  a  procedimento   penale;   ne'   puo'   essere
          arrestato, o altrimenti privato della liberta' personale, o
          sottoposto a perquisizione personale o  domiciliare,  salvo
          che  sia  colto  nell'atto  di commettere un delitto per il
          quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura".