Art. 4 
 
  1.  Presso   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e' istituita la commissione centrale per l'esame dei
ricorsi degli agenti di affari in mediazione  e  per  la  definizione
delle materie e delle modalita' degli esami di cui all'articolo 2. 
  2. La commissione centrale e' nominata  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composta da: 
    a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, che la presiede; 
    b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 
    c) un rappresentante delle regioni, designato  dalla  commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,  n.
281; 
    d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; 
    e) un  rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste; 
    f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; 
    g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni piu'
rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura
e dell'industria; 
    h)  un  rappresentante  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e  agricoltura  designato  dalla  Unione  italiana  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    i) sette rappresentanti  dei  mediatori  scelti  tra  le  persone
designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per  i
mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici. 
  3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il
loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati. 
  4. La commissione nomina  al  suo  interno  un  vicepresidente;  le
funzioni  di  segretario  sono  esercitate  da  un  funzionario   del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  5. Per ciascun componente effettivo della commissione  e'  nominato
un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti  per  la  nomina
dei membri effettivi. 
 
          Nota all'art. 4:
             Il   testo   dell'art.   13   della  legge  n.  281/1970
          (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni  a
          statuto ordinario) e' il seguente:
             "Art.  13  (Commissione  interregionale). - I criteri di
          ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art.  9  e
          dei  contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita
          una  commissione  interregionale  composta  dai  presidenti
          delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".