Art. 5. 1. Nel primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, le parole: "dell'osservatorio stesso" sono sostituite dalle altre: "degli osservatori". 2. Al medesimo articolo e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato e' lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico".
Nota all'art. 5: L'art. 6 del D.P.R. n. 163/1982 (Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato: "Art. 6 (Direttore dell'osservatorio). - Il direttore dell'osservatorio e' nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il C.R.A., fra i professori ordinari e straordinari di discipline astronomiche o fra gli astronomi ordinari e straordinari degli osservatori o fra esperti stranieri di riconosciuta alta competenza. Il direttore dell'osservatorio dura in carica tre anni. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'osservatorio, presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attivita' dell'osservatorio, coordina i programmi di ricerca, provvede agli atti di gestione non riservati al consiglio direttivo, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, esercita la vigilanza sul personale in servizio presso l'osservatorio, cura il funzionamento dei relativi servizi e l'osservanza di tutte le norme concernenti l'osservatorio. Il direttore nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza in materia amministrativo-contabile e' coadiuvato da una giunta composta dal vice-direttore, dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della pubblica istruzione e da un rappresentante del consiglio direttivo eletto nel proprio seno. Nel caso sia nominato direttore un professore universitario, lo stesso puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero puo' richiedere una limitazione dell'attivita' didattica ai sensi dell'art. 13, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Nel caso sia nominato direttore un esperto straniero, il decreto di nomina deve determinare il trattamento economico e i relativi obblighi. La spesa gravera' sui fondi destinati ai contratti previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato e' lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico".