Art. 5.
  1. Nel primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica  10  marzo  1982,  n.  163,  le parole: "dell'osservatorio
stesso" sono sostituite dalle altre: "degli osservatori".
  2. Al medesimo articolo e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Nel   caso   sia  nominato  direttore  un  astronomo  ordinario  o
straordinario  appartenente  ad  altro osservatorio, per il quale non
venga  attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo
stesso   occupato  e'  lasciato  indisponibile  per  l'intera  durata
dell'incarico".
 
          Nota all'art. 5:
             L'art.  6  del  D.P.R.  n. 163/1982 (Riordinamento degli
          osservatori astronomici,  astrofisici  e  vesuviano),  come
          modificato  dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato:
             "Art.  6  (Direttore  dell'osservatorio). - Il direttore
          dell'osservatorio e' nominato dal Ministro  della  pubblica
          istruzione,  sentito il C.R.A., fra i professori ordinari e
          straordinari di discipline astronomiche o fra gli astronomi
          ordinari  e  straordinari  degli  osservatori o fra esperti
          stranieri di riconosciuta alta competenza.
             Il direttore dell'osservatorio dura in carica tre anni.
             Il     direttore    ha    la    rappresentanza    legale
          dell'osservatorio,   presiede   il   consiglio   direttivo,
          sovrintende  alle  attivita'  dell'osservatorio, coordina i
          programmi di ricerca, provvede agli atti  di  gestione  non
          riservati  al  consiglio  direttivo, predispone il bilancio
          preventivo e il conto  consuntivo,  prepara  i  lavori  del
          consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,
          esercita la vigilanza  sul  personale  in  servizio  presso
          l'osservatorio,  cura il funzionamento dei relativi servizi
          e   l'osservanza   di   tutte    le    norme    concernenti
          l'osservatorio.
             Il  direttore  nell'esercizio  delle attribuzioni di sua
          competenza   in   materia    amministrativo-contabile    e'
          coadiuvato  da  una giunta composta dal vice-direttore, dai
          rappresentanti del Ministero del tesoro  e  della  pubblica
          istruzione  e  da un rappresentante del consiglio direttivo
          eletto nel proprio seno.
             Nel   caso   sia   nominato   direttore   un  professore
          universitario,  lo  stesso   puo'   essere   collocato   in
          aspettativa  ai  sensi  dell'art.  12, commi terzo, quarto,
          quinto, sesto e settimo, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, ovvero puo' richiedere
          una limitazione dell'attivita' didattica ai sensi dell'art.
          13,  comma  secondo,  dello  stesso  decreto del Presidente
          della Repubblica n. 382.
             Nel caso sia nominato direttore un esperto straniero, il
          decreto di nomina deve determinare il trattamento economico
          e   i  relativi  obblighi.  La  spesa  gravera'  sui  fondi
          destinati ai contratti previsti dall'art.  25  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
            Nel  caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o
          straordinario appartenente ad altro  osservatorio,  per  il
          quale  non  venga attuata la procedura di trasferimento, il
          posto  organico   dallo   stesso   occupato   e'   lasciato
          indisponibile per l'intera durata dell'incarico".