(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
            MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                 AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69 
 
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 "1-bis. Ai fini dell'imposta locale  sui  redditi,  i  limiti  della
deduzione prevista nel comma 1  dell'articolo  120  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente  da
6 a 7 milioni di lire e da 12 a  14  milioni  di  lire  con  effetto,
dall'anno 1989". 
All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 "6-bis. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi  di  cui  al  secondo
comma dell'articolo 24 ed al penultimo  comma  dell'articolo  29  del
decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si
intendono, ad ogni effetto equiparati alle rendite vitalizie  di  cui
al comma 1, lettera h), dell'articolo 47 del  testo  unico  approvato
con il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917". 
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
"Art. 2-bis. - Le disposizioni di cui al comma 3- ter dell'articolo 4
del  decreto-legge  14   marzo   1988,   n.   70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano  alle
indennite' ivi indicate  corrisposte  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n.  482,  nonche'  a
quelle indennita' per le quali trovano applicazione  le  disposizioni
degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482  del  1985,  ancorche'
non sia stata presentata l'istanza ivi prevista. 
2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai  sensi  del  quinto
comma dell'articolo 4 della legge 26 settembre 1985, n.  482,  devono
essere presentate, secondo le  disposizioni  di  detto  comma,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
3. In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  il
rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto  di
lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio  in  sede  di  liquidazione
della dichiarazione dei redditi nella  quale  l'indennita'  e'  stata
indicata   ovvero,   qualora   derivi   da   decisione    giudiziale,
dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in  ragione
del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi
dello stesso articolo 38. 
4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti  mediante  la
procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-  bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". 
All'articolo 4: 
al comma 1, primo periodo, le parole: "lire 100 mila" sono sostituite
dalle seguenti: "lire duecentomila"; 
 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
 "3-bis. A partire dalla dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel
1991 l'ammontare complessivo delle eccedenze  di  imposte  risultanti
dalla dichiarazione stessa puo' essere computato in diminuzione anche
dell'ammontare degli acconti o del saldo dovuti  per  il  periodo  di
imposta  successivo.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze  di
concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' e  le
procedure di attuazione". 
All'articolo 5: 
le parole da: "a) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente" fino a: 
"in via presuntiva e' ragguagliato ad  anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente: "Art. 31. -
(Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi).  -  1.  Per  i
contribuenti che nell'anno  solare  precedente  hanno  realizzato  un
volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni  di
lire,  l'imposta  dovuta   e'   determinata   riducendo   l'ammontare
dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni  imponibili
effettuate, registrate nell'anno, della percentuale del 10 per  cento
se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per  cento  se
trattasi di esercizio di impresa  consistente  nella  prestazione  di
servizi, e del 48 per cento se trattasi di sercizio di impresa avente
per oggetto altre attivita'. Per i soggetti che iniziano  l'attivita'
il volume di affari dichiarato in via presuntiva e'  ragguagliato  ad
anno"; 
le parole da: "4. Se nel corso dell'anno" fino a: "volume  di  affari
di 18 milioni di lire" sono sostituite dalle  seguenti:  "4.  Se  nel
corso dell'anno il limite di 18  milioni  di  lire  e'  superato,  le
disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione
dalla liquidazione relativa al  trimestre  nel  corso  del  quale  il
limite e' superato e l'imposta dovuta per  l'anno  e'  calcolata  nei
modi ordinari; tuttavia l'imposta dovuta per l'anno non puo' comunque
essere inferiore all'importo determinato applicando il  rapporto  tra
18 milioni e l'ammontare  complessivo  delle  operazioni  effettuate,
registrate  nell'anno,  all'ammontare  dell'imposta   relativa   alle
operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, ulteriormente
ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo  di
attivita' esercitata"; 
le parole da: "7. Le disposizioni del presente articolo" fino a:  per
almeno  un  triennio"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "7.   Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai  soggetti  che
optano  per  l'applicazione  dell'imposta  nel  modo  normale   nella
dichiarazione  annuale  relativa  all'anno  precedente   ovvero   che
esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. 
L'opzione vale  per  tutte  le  attivita'  esercitate,  salvo  quanto
disposto nel comma 5; essa ha effetto fino a quando non e' revocata e
in ogni caso per almeno un triennio". 
All'articolo 6: 
al comma 1, al capoverso, le parole  da:  "applicando  all'ammontare"
fino  alla  fine,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "applicando
all'ammontare dei compensi il coefficiente  di  redditivita'  dell'82
per cento. Se nel  corso  del  periodo  di  imposta  l'ammontare  dei
compensi  percepiti  supera  i  18  milioni  di  lire,   il   reddito
imponibile, determinato ai sensi dei comma da 1 a 6, non puo' essere,
in  ogni  caso,  inferiore  all'82  per  cento  di  18  milioni.   Il
contribuente puo' avvalersi della presente disposizione  optando  per
la determinazione del reddito nei modi ordinari  nella  dichiarazione
dell'imposta sul valore  aggiunto  relativa  al  periodo  di  imposta
precedente e, per l'anno di inizio dell'attivita' nella dichiarazione
di inizio dell'attivita' relativa alla predetta imposta. L'opzione ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  e'
esercitata, fino a quando non e' revocata e, in ogni caso, per almeno
un triennio"; 
il comma 2 e' soppresso. 
All'articolo 7: 
al comma 2, la lettera f) e' sostituito dal seguente: 
"f il comma 6 e' sostituita dalle seguenti: 
"6. Il redditto imponibile non puo' in nessun caso essere determinato
in misura  inferiore  a  quello  risultante  dalla  applicazione  dei
criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume  di  ricavi
fino a 18 milioni di lire"; 
f-bis) il comma 9 e' abrogato"; 
e' aggiunto in fine il seguente comma: 
"2-bis. Agli effetti dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per  imprese   autorizzate
all'autotrasporto di merci in conto terzi devono intendersi  anche  i
soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987,  n.
16, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1937 n. 132". 
All'articolo 8: 
al  primo  capoverso,  le  parole:  "di  cui  all'articolo  54"  sono
sostituite dalle seguenti:  "secondo  quanto  previsto  dal  comma  4
dell'articolo 54"; 
al primo capoverso, le lettere a), b), c), d), e), f),  g),  h)  sono
sostituite dalle seguenti: 
"a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, 67 per cento; 
b) imprese aventi per oggetto altre attivita', 50 per cento"; 
dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente: 
"4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni  e'  superato,  il
reddito in ogni caso,  e  anche  nel  primo  anno  di  attivita',  e'
determinato a norma dell'articolo 79 e le annotazioni non  risultanti
possono essere effettuate nei registri tenuti  ai  fini  dell'imposta
sul valore aggiunto entro il termine stabilito per  la  presentazione
della dichiarazione". 
All'articolo 9: 
al comma  1,  lettera  a),  le  parole:  "nonche'  le  rettifiche  ai
componenti ivi indicati ai fini  della  determinazione  del  reddito"
sono soppresse; 
al comma 1, lettera b), la parola: "altre" e' soppressa; 
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. I soggetti  indicati  nell'articolo  80  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono annotare entro il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei registri di
cui al comma 1, i componenti  positivi  e  negativi  di  reddito  non
risultanti dai registri medesimi"; 
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"3-bis. Il comma ottavo dell'articolo 18 del decreto  del  presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Per i rivenditori in base a contratti  estimatori  di  giornali,  di
libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per  i
distributori di  carburante,  ai  fini  del  calcolo  dei  limiti  di
ammissione ai  regimi  semplificati  di  contabilita',  i  ricavi  si
assumono al netto del prezzo corrisposto al  fornitore  dei  predetti
beni. Per le cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati  e
postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi spettanti ai rivenditori". 
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 10. - 1. Ai fini delle imposte sul reddito: 
a) i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime  di  contabilita'
ordinaria; 
b) i soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  917  del  1986,  possono  optare  per  il  regime  di
contabilita' semplificata con l'osservanza  degli  obblighi  previsti
dal  comma  1  dell'articolo  9   del   presente   decreto,   e   con
determinazione del reddito a  norma  dell'articolo  79  del  medesimo
testo unico. 
2. L'opzione puo' essere esercitata nella dichiarazione  dell'imposta
sul  valore  aggiunto  relativa  all'anno   precedente   o,   per   i
contribuenti  non  soggetti  all'obbligo  della  presentazione  della
predetta dichiarazione, mediante  raccomandata  postale  da  inviare,
entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione  annuale
dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle  imposte  secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'opzione
ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale  e'
esercitata, fino a quando non e' revocata ed in ogni caso per  almeno
un triennio. 
3. Se nel corso  del  triennio  l'ammontare  dei  ricavi  supera  360
milioni di lire si applica per l'anno seguente il regime ordinario di
determinazione del reddito. 
4.  Ai  fini  dell'esercizio  dell'opzione  l'ammontare  dei  ricavi,
ragguagliato  ad  anno,  e'  computato  con  riferimento  ai   ricavi
conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo  il
regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio  di  attivita',
per il primo periodo  di  imposta  il  contribuente  puo'  esercitare
l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede  di
conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio  di
attivita' con le modalita' stabilite  con  il  decreto  previsto  nel
comma 2. 
5. In tutti casi di passaggio dalla  contabilita'  semplificata  alla
contabilita'  ordinaria  le  attivita'  e  le  passivita'   esistenti
all'inizio del periodo di imposta vanno valutate con i criteri di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n.  689,
e riportate sul libro inventari o su apposito prospetto da  vidimarsi
entro il termine della presentazione della dichiarazione dei  redditi
relativa al periodo di imposta precedente". 
Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti: 
"Art. 10-bis. - 1. Nell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si
considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere
a) e b) del comma  1  dell'articolo  53,  a  quelli  strumentali  per
l'esercizio  dell'impresa  ed  ai  crediti  acquisiti  nell'esercizio
dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore  che  siano
indicati  tra  le  attivita'  relative  all'impresa   nell'inventario
redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile"; 
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa  individuale  provenienti
dal patrimonio personale dell'imprenditore e' riconosciuto,  ai  fini
fiscali, il costo determinato in base alle  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689,  da
iscrivere tra le attivita' relative  all'impresa  nell'inventario  di
cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero per le imprese di  cui
all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative
quote di ammortamento sono calcolate a  decorrere  dall'esercizio  in
corso alla data dell'iscrizione". 
2. L'imprenditore individuale che, alla data del  31  dicembre  1988,
utilizzi i beni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  puo'  avvalersi  di  detta
disposizione anche per quote dei beni o per  diritti  parziali  sugli
stessi, attribuendo ai beni medesimi un costo commisurato  al  valore
normale. In tal caso l'atto con cui si riconoscono o si trasferiscono
quote o diritti a favore del coniuge o dei propri  parenti  entro  il
terzo grado non costituisce  cessione  di  beni  agli  effetti  delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di
registro, ipotecarie e catastali  si  applicano  in  misura  fissa  e
l'imposta sull'incremento di valore degli immobili  e'  ridotta  alla
meta'. L'atto, con effetto dall'anno 1989, deve essere formato  entro
il 31 dicembre dello stesso anno. 
Art. 10-ter. - 1. All'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine,  il
seguente comma: 
"Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato,  anche  per
via telefonica o a mezzo posta, a confermare  la  esatta  esposizione
dei dati contenuti nella  dichiarazione  e  a  rettificare  eventuali
errori formali; potra'  inoltre  esibire  ricevute  di  versamento  e
documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione  ma
ad essa non allegati". 
2. All'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato,  anche  per
via telefonica o a mezzo posta, a confermare  la  esatta  esposizione
dei dati contenuti nella  dichiarazione  e  a  rettificare  eventuali
errori formali; potra'  inoltre  esibire  ricevute  di  versamento  e
documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione  ma
ad essa non allegati". 
Art. 10-quarter. - 1. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'  sostituito
dal seguente: 
"I soggetti che adottano contabilita' in codice sono  obbligati  alla
tenuta di apposito registro nel  quale  devono  essere  riportati  il
codice adottato e le corrispondenti note interpretative". 
Art. 10-quinquies. - 1. Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'
sostituito dal seguente: 
"Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del  presente  decreto,
di altre leggi tributarie, del codice  civile  o  di  leggi  speciali
devono essere  conservate  fino  a  quando  non  siano  definiti  gli
accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre
il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da  altre
leggi tributarie, salvo il  disposto  dell'articolo  2457  del  detto
codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari
devono essere conservati fino a  quando  i  dati  contabili  in  essi
contenuti non siano stati stampati  sui  libri  e  registri  previsti
dalle vigenti  disposizioni  di  legge.  L'autorita'  adita  in  sede
contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione  alle  scritture
rilevanti per la risoluzione della controversia in corso". 
All'articolo 11: 
al comma 1, le parole: "possono  essere  elaborati"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sono elaborati"; e le parole  da:  "coefficienti  di
congruita' dei  ricavi"  fino  a:  "determina  i  coefficienti"  sono
sostituite  dalle   seguenti:   "coefficienti   di   congruita'   dei
corrispettivi e dei componenti positivi  e  negativi  di  reddito;  i
coefficienti sono determinati"; 
al comma 2, le parole: "e modalita'" sono soppresse; 
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottati
su proposta del Ministro delle finanze e  sentito  il  Consiglio  dei
ministri, da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  rispettivamente
entro il 10 maggio 1989 ed entro il 31 dicembre 1989, si  provvedera'
alla prima determinazione dei coefficienti di cui al comma 1  e  alla
determinazione dei coefficienti di cui al comma 2"; 
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
"5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 e'  richiesta  nel
modello di dichiarazione, si applica in caso di omessa, incompleta  o
infedele indicazione, la pena pecuniaria  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 48 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600"; 
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"5-bis. Il Ministro delle  finanze  istituisce  un  apposito  ufficio
centrale gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte
dirette e dalla direzione generale delle tasse  per  quanto  riguarda
l'imposta sul  valore  aggiunto,  con  il  compito  di  elaborare  ed
aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al  comma  1;  a  tal
fine  il  suddetto  ufficio  dovra'  individuare  dati  ed   elementi
informativi,  da  richiedere  ai  contribuenti   in   allegato   alle
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad  integrazione  di  essi  su
esplicita richiesta degli uffici. Tali dati  ed  informazioni  devono
avere caratteristiche di analiticita' sufficienti  a  consentire  una
agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie  di
attivita' di cui al  comma  1  ed  una  corretta  individuazione  dei
coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili". 
All'articolo 12: 
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli  articoli
50, comma 7,  e  80  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, che non abbiano  optato  per  il  regime  ordinario  di
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e  del  reddito,  gli
uffici, indipendentemente da quanto stabilito  nell'articolo  39  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
negli articoli 54 e  55  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  633,  del  1972,  possono,   previa   richiesta   per
raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare  per  iscritto
entro quarantacinque giorni, rettificare i corrispettivi, compensi  e
ricavi  dichiarati  determinandoli  induttivamente  in  relazione  ai
coefficienti  indicati  nell'articolo  11   o   ad   altri   elementi
specificamente  relativi  al  singolo  contribuente.   Sui   maggiori
corrispettivi accertati  non  si  applicano  le  percentuali  di  cui
all'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 
633 del 1972"; 
al  comma  4,  secondo  periodo,  le  parole:  "55  del  decreto  del
presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonche' dell'articolo  2
comma 29, del predetto decreto-legge n. 853 del 1984" sono sostituite
dalle seguenti: "e 55 del decreto del presidente della Repubblica  n.
633 del  1972";  le  parole:  "uno  o  piu'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "due o piu'"; e dopo le parole: "dei predetti coefficienti"
sono  aggiunte  le  seguenti:  o  di  altri  elementi  specificamente
relativi al singolo contribuente"; 
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
"5. I coefficienti di cui all'articolo  11  possono  altresi'  essere
utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita'  di  controllo
di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti che hanno  optato
per il regime ordinario di contabilita'". 
All'articolo 13: 
al comma 4,  le  parole:  "articolo  30-bis"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "articolo 31"; 
al comma 5, le  parole:  "testo  unico  delle  imposte  sul  reddito,
approvato con il citato  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica";  le  parole:  "articolo  30-bis   del
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 31 del decreto del
Presidente  della  Repubblica";  le  parole:  "dei  ricavi  e   delle
plusvalenze che sono state"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei
ricavi e delle plusvalenze che sono stati"; e le parole: "articolo 80
del medesimo testo unico" sono sostituite dalle  seguenti:  "articolo
80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato
decreto del Presidente della Repubblica"; 
il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
"7. Ai fini della tenuta del repertorio annuale  della  clientela  di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo  3  del  decreto-legge  19  dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1985, n. 17, si deve intendere che: 
a) i clienti devono essere annualmente annotati in ordine  alfabetico
con riferimento  alla  prima  lettera  del  nome  o  ragione  sociale
ancorche' nei  loro  confronti  la  prestazione  sia  stata  eseguita
gratuitamente.  Sono  considerati  clienti  i  soggetti   tenuti   al
pagamento della prestazione o che sarebbero tenuti se la  stessa  non
fosse gratuita; 
b) nel caso di una sola prestazione deve  essere  indicato  l'oggetto
specifico della stessa; se trattasi di piu' prestazioni  deve  essere
indicata all'inizio l'esistenza di un  rapporto  continuativo  e  del
reddito contenuto generale; 
c) l'annotazione deve essere eseguita  entro  quindici  giorni  dalla
data di esecuzione della prestazione.  Per  i  rapporti  continuativi
gia'  in  essere  nell'anno   precedente,   deve   essere   rinnovata
l'annotazione   con   riferimento   alla   esecuzione   della   prima
prestazione. Il termine e' differito al novantesimo giorno per l'anno
nel corso del quale e' sorto l'obbligo della tenuta del registro; 
d) gli  esercenti  professionali  sono  esonerati  dalla  tenuta  del
registro per l'anno di inizio dell'attivita'; sono altresi' esonerati
gli esercenti professioni che si avvalgono del comma 7  dell'articolo
50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del  presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,
indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nell'anno; 
e) il repertorio della clientela non si deve intendere incompleto  se
l'indicazione eseguita  consente  comunque  la  indentificazione  del
cliente-. 
7-bis. Per i contribuenti per i quali l'obbligo e'  sorto  nel  corso
del primo trimestre del 1989, il termine per l'annotazione di cui  al
comma 7, lettera c), e' fissato al 30 giugno 1989"; 
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"8-bis. Per i soggetti che hanno optato per il  regime  ordinario  la
redazione e la vidimazione del prospetto delle attivita' e passivita'
devono essere effettuate entro  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione dei redditi  relativa  all'anno  precedente  quello  di
esercizio dell'opzione. 
8-ter. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  1989,   sono   emanate
disposizioni di attuazione delle norme di cui al presente titolo  per
evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di  determinazione  del
reddito imponibile e dell'imposta sul  valore  aggiunto,  effetti  di
duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. Con lo stesso  decreto
sono altresi' emanate disposizioni transitorie dirette a regolare  il
passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile
per il periodo d'imposta  successivo.  In  deroga  alla  disposizione
contenuta nell'articolo 59, comma 6, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, i  soggetti  esercenti  imprese  che  si  sono
avvalsi del regime  di  determinazione  forfettaria  del  reddito  di
impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ove nei  loro
confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il  regime  previsto
dall'articolo 80 del medesimo testo unico  approvato  con  il  citato
decreto del presidente della Repubblica  n.  917  del  1986,  possono
indicare, con le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dal  predetto
decreto,  le  esistenze  iniziali  al  1›  gennaio  1989   anche   in
difformita'  dalle  rimanenze  finali  al  31   dicembre   1988.   La
valutazione puo' essere effettuata  attribuendo  a  ciascun  bene  un
valore unitario pari al valore normale e comunque  non  superiore  al
doppio del valore ad esso attribuito in  sede  di  valutazione  delle
rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene  risulta  per  la  prima
volta tra le rimanenze in anni successivi il valore unitario non puo'
eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. 
Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali
non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle  imposte
dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte. 
8-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro  il  30  settembre  1989,  sono  indicati  i
soggetti  tenuti  alla  redazione  del   repertorio   annuale   della
clientela. I soggetti iscritti in elenchi diversi da  quelli  inclusi
in albi professionali possono redigere il repertorio per l'anno  1989
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto. 
8-quinquies. Le opzioni esercitate ai fini della  determinazione  del
reddito e dell'imposta sul valore aggiunto entro la data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto  conservano
il loro effetto se non modificate o revocate entro il 31 maggio 1989; 
la modifica o la revoca e' espressa con comunicazione da  trasmettere
mediante raccomandata all'ufficio presso il quale la opzione e' stata
presentata, specificando il regime di determinazione  del  reddito  o
dell'imposta sul valore aggiunto cui  la  modifica  o  la  revoca  si
riferisce.  I  contribuenti  che  non  hanno  esercitato  le  opzioni
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto  possono  presentarle  entro  il  31
maggio  1989  con  comunicazione  da  trasmettere  con  le   predette
modalita' all'ufficio dell'imposta sul valore  aggiunto.  Dalla  data
della  comunicazione  il  contribuente  e'  soggetto  agli   obblighi
previsti per il regime di contabilita' adottato". 
All'articolo 14: 
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regime di  contabilita'
semplificata ai fini delle imposte sui redditi,  i  termini  previsti
per  gli  adempimenti  agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi  chiusi  anteriormente
al 1› gennaio 1988 e per i quali  non  sia  intervenuto  accertamento
definitivo a tale data sono differiti  al  30  settembre  1989  fermi
restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti.  Per  le
dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a
controlli per sorteggio o in base a  criteri  selettivi  qualora  gli
imponibili dichiarati non risultino inferiori a  quelli  determinati,
per il corrispondente anno, in base ai  coefficienti  stabiliti  agli
effetti della imposizione sui redditi  e  della  imposta  sul  valore
aggiunto  nell'articolo  11;  in  tal  caso,  nei  limiti  dei   dati
risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si  intendono
regolarizzate ad ogni effetto. E' dovuta  per  ogni  anno  una  somma
corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta
alla meta'"; 
al comma 2, la parola "sostitutiva" e' soppressa; 
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"2-bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1,  lettera  c),
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che hanno esercitato attivita' commerciali  relativamente  agli  anni
per i quali  sono  scaduti  i  termini  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte
sul  reddito  e  per  i  quali  non  sia   intervenuto   accertamento
definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche  nel  caso  di
omessa   presentazione,   i   termini   per   la   presentazione   di
dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i  versamenti  di  imposta
gia' eseguiti". 
All'articolo 15, al comma 1,  primo  e  secondo  periodo,  la  parola
"sostitutive" e' soppressa. 
All'articolo 16,  ai  commi  1  e  2,  la  parola:  "sostitutive"  e'
soppressa. 
All'articolo 17,  al  primo  periodo,  la  parola:  "sostitutiva"  e'
soppressa; dopo le parole: "corrispettivi  di  operazioni  imponibili
determinati", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11"; 
e le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "10  maggio";
al secondo periodo, la parola: "sostitutiva" e' soppressa. 
All'articolo 18: 
al comma 1, primo periodo, la parola: "sostitutive" e' soppressa;  al
secondo periodo, la parola: "sostitutiva" e' soppressa; 
al comma 3, la parola: "sostitutiva" e' soppressa. 
L'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 19. - I termini per l'accertamento dell'imposta sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto,  relativamente  alle  dichiarazioni
presentate per gli anni 1983 e 1984 sono prorogati di  tre  anni  nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 14 che non si sono avvalsi
del differimento dei termini ivi previsto". 
L'articolo 20 e' soppresso. 
All'articolo 21: 
al comma 1, le parole da: "Alle irregolarita'" fino a: "si applicano"
sono sostituite dalle seguenti: "Le irregolarita', le infrazioni e le
inosservanze  di  obblighi   o   adempimenti,   anche   se   connessi
all'esercizio di facolta' diverse dalle opzioni, che non rilevano  ai
fini della determinazione  del  reddito  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  commesse  fino  al  31  dicembre  1988  da  soggetti   che
esercitano arti o professioni o attivita' di impresa, nonche'  quelle
di cui ai successivi commi  e  alle  disposizioni  in  essi  previste
possono essere definite mediante versamento della  somma  di  cui  al
comma 5"; 
al comma 3, lettere b) e d),  le  parole:  "31  dicembre  1987"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988"; 
al comma 4, lettera f),  la  parola:  "quinto"  e'  sostituita  dalla
seguente: "terzo"; e le parole: "31 dicembre  1987"  sono  sostituite
dalle seguenti "31 dicembre 1988"; 
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "e' dovuta" sono  aggiunte
le seguenti: "con la loro estinzione ad ogni effetto,"; 
al comma 6, primo e terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1987" sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1988"; 
al comma 8, le parole: "di cui all'articolo  16,  primo  comma"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 1". 
All'articolo 26: 
al comma 6, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: 
"a-bis) al comma 3, dopo le parole: "Le spese  relative  all'acquisto
di beni mobili", sono aggiunte le parole: "diversi da quelli indicati
nel comma 4"; 
al comma 8, al capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "ne' per
le anticipazioni ai soci che prestano la loro attivita'  in  societa'
di persone"; 
al comma 9, al capoverso, dopo le parole: "destinati alla generalita'
dei dipendenti", sono aggiunte le seguenti: "o a servizi di  alloggio
destinati a dipendenti in trasferta temporanea"; 
al comma 11, lettera a), le parole: "la seconda parte  e'  sostituita
dalla seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "le parole  da:  "se
il contratto ha per oggetto beni diversi dagli  immobili"  fino  alla
fine sono sostituite dalle seguenti:"; 
al comma 11, lettera b), dopo le parole: "2.500 centrimetri  cubici",
sono aggiunte le seguenti: "non adibiti ad uso pubblico"; 
al comma  12,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "Le  predette
limitazioni non si applicano ove le  spese  di  rappresentanza  siano
riferite a beni di cui al periodo precedente di valore  unitario  non
eccedente lire cinquantamila". 
All'articolo 30, al comma 2, le  parole:  "in  poi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino alla fine". 
All'articolo 31: 
alla  lettera  a),  la  dizione:  "ai  progettisti  dell'opera";   e'
sostituita dalla seguente: "ai progettisti dell'opera;" 
alla  lettera  b),  la   dizione:   "ai   soggetti   che   esercitano
l'attivita'"; e' sostituita dalla seguente: "ai soggetti che 
esercitano l'attivita';" 
alla lettera c), le parole: "e da vincite del gioco del lotto e delle
lotterie nazionali" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  diverse  da
quelle derivanti  da  vincite  e  premi  del  lotto,  delle  lotterie
nazionali e dei guochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto
e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600"; 
alla lettera d), le parole: "gli atti e" sono soppresse; 
alla lettera e), le parole: "agli atti e" sono soppresse. 
La rubbrica del titolo IV e' sostituita dalla seguente: 
 
                              "TITOLO IV 
       DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA E DI TASSE SULLE 
          CONCESSIONI GOVERNATIVE E SUI CONTRATTI DI BORSA". 
 
All'articolo 34: 
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. L'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  stabilita  nella
misura del due per cento e' sostituita, in ogni  caso,  dall'aliquota
del quattro per cento con effetto dal 1› gennaio 1989"; 
al comma 3, lettera e), le parole da: "per il commercio" fino a: "dei
cataloghi" sono sostituite dalle  seguenti:  "per  il  commercio  dei
giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti  integrativi  e  dei
libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione  al
numero di copie vendute ovvero  in  relazione  al  numero  di  quelle
consegnate  o  spedite  diminuito  del  40  per  cento  a  titolo  di
forfettizzazione  della  resa.  Per   periodici   si   intendono   le
pubblicazioni registrate come tali ai sensi della  legge  8  febbraio
1948, n. 47";  le  parole:  "di  periodici  e  di  altri  beni"  sono
sostituite dalle seguenti: "di giornali quotidiani, di periodici,  di
libri e di altri beni"; le parole:  "dalla  pubblicazione  periodica"
sono sostituite dalle seguenti: "dalle pubblicazioni o dai libri"; e 
sono aggiunte, in fine, le parole: "la diminuzione del 40 per cento 
  a titolo di forfetizzazione della resa e' elevata per gli anni 1990
e 1991 all'80 per cento;"; 
al comma  5,  lettera  c),  le  parole:  "prestazioni  relative  alla
composizione e stampa" sono sostituite dalle  seguenti:  "prestazioni
relative alla composizione, legatoria e stampa"; 
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
"7-bis. Alle bevande a base di vino,  regolarmente  dal  decreto  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988,  n.  124,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91  del  19  aprile  1988,  si
applica l'aliquota IVA del 9  per  cento  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; 
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attivita' didattica  svolta
in  Italia  da  filiazioni  di  universita'  o  istituti  di  cultura
superiore stranieri, comprese le prestazioni  relative  all'alloggio,
al vitto e alla fornitura di libri e materiali  didattici,  ancorche'
fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi
attivita'  non  commerciale  a  tutti  gli  effetti   tributari.   La
disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia  delle
stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a  rimborso  di  imposte
gia'  pagate.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione la stessa e' applicabile a condizione  che  i  requisiti
prescritti  risultino  da  conforme  riconoscimento  rilasciato   dal
Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  Ministero  degli
affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta. 
Per le filiazioni gia' operanti alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31
dicembre 1989". 
Dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente: 
"Art. 34-bis. - 1. Le disposizioni dell'articolo 8-bis, primo  comma,
lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  633,  si  applicano  anche  alle  cessioni  ivi   previste
effettuate alla Agenzia spaziale italiana. Ai fini delle imposte  sul
reddito  e  dell'imposta   sul   valore   aggiunto   l'attivita'   di
realizzazione di programmi scientifici,  tecnologici  ed  applicativi
svolta dalla  predetta  Agenzia  in  attuazione  del  piano  spaziale
nazionale approvato dal CIPE non si considera  attivita'  commerciale
rientrante nell'articolo 2195 del codice civile. 
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla  data  di
entrata in vigore della legge 30 maggio 1988, n. 186". 
All'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
1-bis. Le  disposizioni  dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  13
gennaio 1981, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
marzo 1981, n. 61, si applicano a decorrere dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  fino  al  31
dicembre 1990". 
Dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente: 
"Art. 35-bis. - 1. Il numero 8)  dell'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  sostituito
dal seguente: 
"8) le locazioni non finanziarie e gli  affitti,  relativi  cessioni,
risoluzioni e proroghe,  di  terreni  e  aziende  agricole,  di  aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria,  ed
i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche
non  sono  suscettibili  di  diversa  utilizzazione  senza   radicali
trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione  locati
dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati  per
la rivendita;". 
2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per  le  locazioni  di
fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che  li
hanno costruiti per la vendita  o  acquistati  per  la  rivendita  e'
stabilita nella misura del 4 per cento. 
3. Il quinto comma dell'articolo 19-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato con effetto dal
16 marzo 1983". 
All'articolo 36: 
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. La tassa annuale di cui al comma 2 non e' dovuta dai soggetti
dichiarati falliti e da quelli ammessi alla procedura  di  concordato
preventivo e dagli enti dei quali sia stata disposta la  liquidazione
coatta   amministrativa,   a   partire   dall'esercizio   finanziario
successivo a quello nel quale  e'  stato  adottato  il  provvedimento
giudiziale  di  dichiarazione  di  fallimento  o  di  ammissione   al
concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di  messa  in
liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non  e'  neppure
dovuta dai soggetti posti in liquidazione, a  partite  dall'esercizio
finanziario successivo a quello in cui il soggetto  stesso  e'  stato
posto in liquidazione". 
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al  comma  2  cessa  a
decorrere  dall'anno  successivo  a  quello   in   cui   e'   cessata
l'attivita',  sempre  che  la  relativa   dichiarazione   sia   stata
presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale  e'  avvenuta  la
cessazione, salvo il caso in cui il termine  stabilito  dall'articolo
35, terzo comma, del  decreto  del  presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio  successivo  all'anno
di cessazione dell'attivita'. Alle  dichiarazioni  di  cessazione  di
attivita' sono equiparate le dichiarazioni di variazione previste dal
citato articolo 35, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quando comportano  cessazione  di
attivita'"; 
al comma 7, le parole: "la pena pecuniaria da lire centomila  a  lire
seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "una pena pecuniaria di
misura pari alla tassa dovuta ai sensi del comma 1"; 
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
"8-bis. Per l'anno 1988 la tassa di concessione governativa di cui al
comma 8 e' stabilita nella misura di lire 15 milioni per le  societa'
per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3  milioni  500  mila
per le societa' a responsabilita' limitata e di lire 500 mila per  le
societa'  di  altro  tipo.  Gli  eventuali  conguagli  devono  essere
eseguiti entro il 30 giugno 1989. Il  comma  2  dell'articolo  8  del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e' soppresso". 
All'articolo 38: 
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera  a),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'articolo
26, comma 1, si applica a partire dal 1› gennaio 1988"; 
al comma 2, le parole da: "Le disposizioni dell'articolo 34" fino  a:
"1› gennaio 1990" sono sostituite dalle  seguenti:  "Le  disposizioni
dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti
i giornali, i libri ed i  periodici  hanno  effetto  dal  1›  gennaio
1990"; 
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
"2-bis. Le disposizioni dell'articolo  34  relative  all'imposta  sul
valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in  godimento,  di
case di abitazione, fatte ai soci  da  cooperative,  si  applicano  a
decorrere dal 1› agosto 1989". 
Dopo l'articolo 38 e' aggiunto il seguente: 
"Art. 38-bis. - 1. Le facolta' attribuite alle  aziende  di  credito,
agli agenti di cambio e alle commissionarie ammesse alle borse valori
per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di  borsa
su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge  30  giugno  1960,  n.
589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  agosto  1960,  n.
826, e successive modificazioni, sono estese alle  societa'  ed  enti
iscritti all'albo di cui al primo comma dell'articolo 6  del  decreto
del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  2  del  4  gennaio  1988,  che  abbiano  aderito  alla
convenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro
8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  62  del  15
marzo 1988, per il funzionamento di un  sistema  di  negoziazioni  di
titoli  di  Stato  e  garantiti  dallo  Stato,  attraverso   circuito
telematico".