Art. 28. 
                        (Personale regionale) 
 
  1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del
Comitato nazionale per la difesa del suolo  e  presso  le  segreterie
tecnico-operative dei comitati tecnici  di  bacino  dipendenti  delle
regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano. 
  Al trattamento  economico  del  predetto  personale  provvedono  le
istituzioni di provenienza.