(Regolamento - art. 10)
                               Art. 10. 
                        Mutazioni anagrafiche 
  1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle
mutazioni relative alle posizioni anagrafiche  degli  iscritti  viene
effettuata: 
    a) ad istanza dei responsabili di cui  all'art.  6  del  presente
regolamento; 
    b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni  di
stato civile e per movimenti nell'ambito del comune,  non  dichiarati
dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'art.  4
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma  1,  del
presente regolamento. 
 
          Nota all'art. 10:
             Il  testo  dell'art.  4 della legge n. 1228/1954 (per il
          titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e'  il
          seguente:
             "Art. 4. - L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare
          tenuta dell'anagrafe  della  popolazione  residente  ed  e'
          responsabile  della esecuzione degli adempimenti prescritti
          per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.
             Egli  ordina  gli  accertamenti necessari ad appurare la
          verita' dei fatti denunciati  dagli  interessati,  relativi
          alle  loro  posizioni  anagrafiche,  e dispone indagini per
          accertare  le  contravvenzioni  alle   disposizioni   della
          presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.
             Egli  invita  le  persone  aventi  obblighi anagrafici a
          presentarsi  all'ufficio  per  fornire  le  notizie  ed   i
          chiarimenti  necessari  alla regolare tenuta dell'anagrafe.
          Puo'   interpellare,   allo   stesso   fine,   gli    enti,
          amministrazioni ed uffici pubblici e privati.
             Il  personale  dell'anagrafe ha l'obbligo di ossevare il
          segreto su tutte le notizie di cui  viene  a  conoscenza  a
          causa delle sue funzioni".