Art. 10. Mutazioni anagrafiche 1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata: a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento; b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
Nota all'art. 10: Il testo dell'art. 4 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e' il seguente: "Art. 4. - L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed e' responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verita' dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Puo' interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di ossevare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni".