Art. 12. Comunicazioni dello stato civile 1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonche' le sentenze dell'autorita' giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. 2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica. 3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile e' organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorita' competente, ovvero dall'annotazione in atti gia' esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorita'. 4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non e' organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento. 5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull'"ordinamento dello stato civile". Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita' al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.