(Regolamento - art. 12)
                               Art. 12. 
                   Comunicazioni dello stato civile 
  1. Devono essere  effettuate  dall'ufficiale  di  stato  civile  le
comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le  celebrazioni  di
matrimonio, nonche' le  sentenze  dell'autorita'  giudiziaria  e  gli
altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. 
  2. Le comunicazioni relative  alle  nascite,  alle  morti  ed  alle
celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante  modelli
conformi agli appositi esemplari predisposti  dall'Istituto  centrale
di statistica. 
  3. Nei comuni in cui l'ufficio di  stato  civile  e'  organicamente
distinto dall'ufficio di anagrafe, le  comunicazioni  a  quest'ultimo
ufficio devono essere effettuate nel  termine  di  tre  giorni  dalla
formazione dell'atto di stato civile, ovvero  dalla  trascrizione  di
atti  o  verbali  formati  da  altra  autorita'  competente,   ovvero
dall'annotazione in atti gia' esistenti di sentenze  e  provvedimenti
emessi da altra autorita'. 
  4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non e' organicamente
distinto  da  quello  di  anagrafe,  la  registrazione   sugli   atti
anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve
essere effettuata nel termine  stabilito  all'art.  17  del  presente
regolamento. 
  5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone
non residenti nel  comune  devono  essere  effettuate  al  competente
ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni  con
l'osservanza  delle  disposizioni   sull'"ordinamento   dello   stato
civile". Per le persone residenti all'estero le comunicazioni  devono
essere effettuate con le stesse modalita' al competente  ufficio  del
comune nella cui AIRE sono  collocate  le  schede  anagrafiche  delle
stesse persone.