(Regolamento - art. 13)
                              Art. 13. 
                      Dichiarazioni anagrafiche 
  1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui
all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: 
    a) trasferimento di  residenza  da  altro  comune  o  dall'estero
ovvero trasferimento di residenza all'estero; 
    b) costituzione di nuova famiglia o di nuova  convivenza,  ovvero
mutamenti intervenuti  nella  composizione  della  famiglia  o  della
convivenza; 
    c) cambiamento di abitazione; 
    d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia  o  del
responsabile della convivenza; 
    e) cambiamento della qualifica professionale; 
    f) cambiamento del titolo di studio. 
  2. Le dichiarazioni di cui alle lettere  precedenti  devono  essere
rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati
i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono  essere  rese
mediante  modello   conforme   all'apposito   esemplare   predisposto
dall'Istituto centrale di  statistica;  ai  dichiaranti  deve  essere
rilasciata ricevuta. 
  3. Le dichiarazioni di cui alle lettere  b),  c),  d),  e)  ed  f),
possono essere  rese  anche  a  mezzo  di  lettera  raccomandata;  le
dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f)  devono  essere  corredate
dalla necessaria documentazione. 
  4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da  qualsiasi  tassa  o
diritto.