(Regolamento - art. 14)
                               Art. 14. 
 Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero 
  1.  Chi  trasferisce  la  residenza  dall'estero  deve   comprovare
all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a),
la propria identita' mediante l'esibizione del passaporto o di  altro
documento  equipollente.  Se  il  trasferimento  concerne  anche   la
famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che  ne  dimostrino  la
composizione, rilasciati dalle competenti autorita'  dello  Stato  di
provenienza se straniero o apolide, o dalle  autorita'  consolari  se
cittadino italiano. 
  2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche  il
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o  risultare
iscritti nello schedario della popolazione temporanea di  uno  stesso
comune da almeno un anno. Se l'iscrizione e'  effettuata  per  questo
secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla
competente autorita' di polizia.