Art. 14. Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero 1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identita' mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorita' consolari se cittadino italiano. 2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione e' effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorita' di polizia.