(Regolamento - art. 17)
                              Art. 17. 
              Termine per le registrazioni anagrafiche 
 
  1.  L'ufficiale  di  anagrafe  deve  effettuare  le   registrazioni
nell'anagrafe  entro  tre  giorni  dalla  data  di  ricezione   delle
comunicazioni dello stato civile o  delle  dichiarazioni  rese  dagli
interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.