(Regolamento - art. 19)
                               Art. 19. 
                        Accertamenti richiesti 
                      dall'ufficiale di anagrafe 
  1. Gli uffici di cui  all'art.  4,  comma  terzo,  della  legge  24
dicembre 1954, n.  1228,  sono  tenuti  a  fornire  all'ufficiale  di
anagrafe  le  notizie  da  esso  richieste  per  la  regolare  tenuta
dell'anagrafe della popolazione residente. 
  2. L'ufficiale di anagrafe e' tenuto a  verificare  la  sussistenza
del requisito della dimora  abituale  di  chi  richiede  l'iscrizione
anagrafica. Gli accertamenti  devono  essere  svolti  a  mezzo  degli
appartenenti ai corpi di polizia  municipale  o  di  altro  personale
comunale  che  sia  stato  formalmente  autorizzato,  utilizzando  un
modello conforme  all'apposito  esemplare  predisposto  dall'Istituto
centrale di statistica. 
  3. Ove nel corso degli accertamenti  emergano  discordanze  con  la
dichiarazione  resa  da   chi   richiede   l'iscrizione   anagrafica,
l'ufficiale di anagrafe segnala  quanto  e'  emerso  alla  competente
autorita' di pubblica sicurezza. 
 
          Nota all'articolo 19:
             Per  il  testo dell'art. 4 della legge n. 1228/1954 (per
          il titolo si veda nelle note  alle  premesse  del  decreto)
          vedi precedente nota all'art. 10.