(Regolamento - art. 2)
                               Art. 2 
           Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe 
 
  1. Il sindaco puo' delegare e revocare  in  tutto  o  in  parte  le
funzioni di ufficiale di anagrafe  ad  un  assessore,  al  segretario
comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei. 
  2. In caso di assenza del sindaco,  la  funzione  di  ufficiale  di
anagrafe   puo'   essere   esercitata   dall'assessore   delegato   o
dall'assessore  anziano  ed,  in  mancanza   degli   assessori,   dal
consigliere anziano. 
  3. Ogni delega o revoca deve essere  approvata  dal  prefetto  come
previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre  1954,
n. 1228. 
 
          Nota all'art. 2:
             Il  testo  dell'art.  3 della legge n. 1228/1954 (per il
          titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e'  il
          seguente:
             "Art.  3.  - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, e'
          ufficiale dell'anagrafe.
             Egli  puo'  delegare e revocare, in tutto o in parte, le
          funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario  comunale  o
          ad  altri  impiegati  idonei  del comune. Ogni delegazione,
          munita della firma autografa del delegato, ed  ogni  revoca
          devono essere approvate dal prefetto".