Art. 2 Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe 1. Il sindaco puo' delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei. 2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe puo' essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano. 3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 3 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e' il seguente: "Art. 3. - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, e' ufficiale dell'anagrafe. Egli puo' delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto".