(Regolamento - art. 20)
                               Art. 20. 
                          Schede individuali 
  1. A ciascuna persona residente nel comune  deve  essere  intestata
una scheda individuale, conforme all'apposito  esemplare  predisposto
dall'Istituto centrale  di  statistica,  sulla  quale  devono  essere
indicati il sesso, la data e il comune di nascita, lo  stato  civile,
la  professione,  arte  o  mestiere  abitualmente  esercitato  o   la
condizione  non  professionale,  il   titolo   di   studio,   nonche'
l'indirizzo dell'abitazione. 
  2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a
quelle gia' previste nella  scheda  stessa,  puo'  essere  effettuato
soltanto previa autorizzazione da parte del  Ministero  dell'interno,
d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art.  12
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 
  3. Per  le  donne  coniugate  o  vedove  le  schede  devono  essere
intestate al cognome da nubile. 
  4.  Le  schede  individuali  debbono  essere  tenute  costantemente
aggiornate e devono essere archiviate quando le  persone  alle  quali
sono intestate cessino di far parte della popolazione  residente  del
comune. 
 
          Nota all'art. 20:
             Il  testo  dell'art. 12 della legge n. 1228/1954 (per il
          titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e'  il
          seguente:
             "Art.  12.  -  La  vigilanza sulla tenuta delle anagrafi
          della popolazione residente  e'  esercitata  dal  Ministero
          dell'interno e dell'Istituto centrale di statistica.
             Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a
          quelle previste dalla presente  legge  e  dal  regolamento,
          puo'  essere  disposta senza l'autorizzazione del Ministero
          dell'interno   d'intesa   con   l'Istituto   centrale    di
          statistica".