(Regolamento - art. 21)
                               Art. 21. 
                          Schede di famiglia 
  1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata
una scheda di famiglia, conforme all'apposito  esemplare  predisposto
dall'Istituto centrale  di  statistica,  nella  quale  devono  essere
indicate le posizioni anagrafiche  relative  alla  famiglia  ed  alle
persone che la costituiscono. 
  2. La  scheda  di  famiglia  deve  essere  intestata  alla  persona
indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della  famiglia
di  cui  al  comma  1  dell'art.  6  del  presente  regolamento.   Il
cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso  o  di
trasferimento. 
  3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo
sulla sua designazione,  sia  al  momento  della  costituzione  della
famiglia, sia  all'atto  del  cambiamento  dell'intestatario  stesso,
l'ufficiale di anagrafe provvedera' d'ufficio intestando la scheda al
componente piu'  anziano  e  dandone  comunicazione  all'intestatario
della scheda di famiglia. 
  4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua  istituzione,
devono essere iscritte le persone  che  entrano  a  far  parte  della
famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in  essa
devono essere tempestivamente annotate altresi' le mutazioni relative
alle posizioni di cui al comma 1. 
  5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia
o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.