(Regolamento - art. 23)
                              Art. 23. 
Conservazione delle schede anagrafiche  nelle  anagrafi  gestite  con
                       elaboratori elettronici 
 
  1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere
conservate e costantemente  aggiornate  anche  se  le  anagrafi  sono
gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una  diversa
gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte  del  Ministero
dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica. 
  2. Gli uffici anagrafici  che  utilizzano  elaboratori  elettronici
devono adottare tutte le misure di sicurezza  atte  a  garantire  nel
tempo la perfetta conservazione  e  la  disponibilita'  dei  supporti
magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.