(Regolamento - art. 29)
                               Art. 29. 
                 Istituzione delle anagrafi separate 
  1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui  all'art.  7  della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, puo' essere  disposta  dal  prefetto
qualora esista un separato ufficio di stato civile. 
  2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovra' dare notizia  al
Ministero dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica. 
 
          Nota all'art. 29:
             Il  testo  dell'art.  7 della legge n. 1228/1954 (per il
          titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e'  il
          seguente:
             "Art.  7.  -  Nei  comuni  con  separati uffici di stato
          civile possono essere istituite, con decreto  del  prefetto
          della  provincia,  separate anagrafi autonome con la stessa
          circoscrizione territoriale dei  corrispondenti  uffici  di
          stato civile.
             Le  circoscrizioni territoriali degli uffici separati di
          stato civile di uno stesso comune,  preveduti  dall'art.  2
          dell'ordinamento  dello  stato  civile  approvato con regio
          decreto 9 luglio 1939, n.  1328,  devono  corrispondere  ad
          una o piu' delle frazioni geografiche di cui al primo comma
          dell'art. 9 della presente legge. Questa  disposizione  non
          si  applica agli uffici separati dei quartieri delle grandi
          citta'".