Art. 31. Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale 1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonche' delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalita' previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche. 2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia. 3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere piu' agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.