(Regolamento - art. 32)
                               Art. 32. 
                Schedario della popolazione temporanea 
  1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne  i  cittadini
italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti  nel  comune  da  non
meno di  quattro  mesi,  non  si  trovano  ancora  in  condizione  di
stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti
nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque  iscritti  nello
schedario della popolazione temporanea quando non siano  in  possesso
del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno  di  cui
al comma 2 dell'art. 14. 
  2. L'iscrizione  viene  effettuata  a  domanda  dell'interessato  o
d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe  venga  a  conoscenza  della
presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi. 
  3.  L'iscrizione  nello  schedario  della  popolazione   temporanea
esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. 
  4. La revisione dello schedario della popolazione  temporanea  deve
essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo
di  eliminare  le  schede  relative  a  persone  non  piu'  dimoranti
temporaneamente nel comune: 
    a) perche' se ne sono allontanate o sono decedute; 
    b) perche' vi hanno stabilito la dimora abituale. 
  5. Ogni iscrizione o  cancellazione  dallo  schedario  deve  essere
comunicata  all'ufficiale  di  anagrafe  dell'eventuale   comune   di
residenza.