(Regolamento - art. 38)
                               Art. 38. 
                       Adempimenti topografici 
 
  1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento
e le delimitazioni delle localita' abitate (centri e nuclei abitati),
stabilite in occasione  del  censimento  generale  della  popolazione
sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale  di
statistica, devono rimanere invariate sino al  successivo  censimento
salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39. 
  2.  La  cartografia  concernente  le  predette  ripartizioni  viene
conservata presso l'ufficio statistica,  ove  esista,  ovvero  presso
l'ufficio  topografico  od  ecografico;  nei  comuni  nei  quali  non
esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita  a  cura
dell'ufficio anagrafe. 
  3. Al fine  di  una  migliore  gestione  dei  dati  topografici  ed
ecografici possono essere utilizzate le piu' avanzate  metodologie  e
tecnologie cartografiche.