Art. 38. Adempimenti topografici 1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle localita' abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39. 2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe. 3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le piu' avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.