(Regolamento - art. 4)
                               Art. 4. 
                         Famiglia anagrafica 
  1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende  un  insieme  di
persone  legate  da  vincoli  di  matrimonio,  parentela,  affinita',
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi  dimora
abituale nello stesso comune. 
  2. Una famiglia anagrafica  puo'  essere  costituita  da  una  sola
persona.