(Regolamento - art. 42)
                               Art. 42. 
                          Numerazione civica 
 
  1.  Le  porte  e  gli  altri  accessi  dall'area  di   circolazione
all'interno  dei  fabbricati  di  qualsiasi  genere   devono   essere
provvisti di appositi numeri da  indicarsi  su  targhe  di  materiale
resistente. 
  2. L'obbligo della numerazione si  estende  anche  internamente  ai
fabbricati per gli  accessi  che  immettono  nelle  abitazioni  o  in
ambienti  destinati   all'esercizio   di   attivita'   professionali,
commerciali e simili. 
  3. La numerazione degli accessi,  sia  esterni  sia  interni,  deve
essere effettuata in conformita' alle norme  stabilite  dall'Istituto
centrale di statistica in occasione dell'ultimo  censimento  generale
della  popolazione  e  alle   successive   eventuali   determinazioni
dell'Istituto stesso.