(Regolamento - art. 43)
                               Art. 43. 
                Obblighi dei proprietari di fabbricati 
 
  1. Gli obblighi di cui all'art.  42  devono  essere  adempiuti  non
appena ultimata la costruzione del fabbricato. 
  2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato  possa
essere occupato, il proprietario deve presentare al  comune  apposita
domanda per ottenere sia l'indicazione  del  numero  civico,  sia  il
permesso  di  abitabilita'  se  trattasi  di  fabbricato  ad  uso  di
abitazione, ovvero di agibilita' se trattasi di fabbricato  destinato
ad altro uso. 
  3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del  fabbricato
deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione  dei  criteri  per
l'indicazione della numerazione interna da  effettuarsi  a  cura  del
proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione  interna
non  venga  effettuata  dal  proprietario,  vi  provvede  il   comune
addebitandogli la relativa spesa. 
  4. La domanda deve  essere  presentata  mediante  modello  conforme
all'apposito  esemplare   predisposto   dall'Istituto   centrale   di
statistica. In essa inoltre dovra' essere indicato il  numero  totale
degli accessi, individuati secondo  quanto  prescritto  nel  comma  3
dell'art. 42.