(Regolamento - art. 46)
                               Art. 46. 
                       Revisione delle anagrafi 
 
  1. A seguito di  ogni  censimento  generale  della  popolazione,  i
comuni devono provvedere alla  revisione  dell'anagrafe  al  fine  di
accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le
risultanze del censimento. 
  2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione  delle
anagrafi e' soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati
censuari. 
  3.  La  revisione  viene  effettuata  secondo  modalita'   tecniche
stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica. 
  4.  Nell'intervallo  tra  due  censimenti  l'anagrafe  deve  essere
costantemente aggiornata, in modo che le sue  risultanze  coincidano,
in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero  delle
famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.