Art. 46. Revisione delle anagrafi 1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento. 2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi e' soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari. 3. La revisione viene effettuata secondo modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica. 4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.