(Regolamento - art. 47)
                              Art. 47. 
    Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica 
 
  1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti  generali  della
popolazione,   i   comuni   devono    provvedere    alla    revisione
dell'onomastica  delle  aree  di  circolazione  e  della  numerazione
civica, al fine di adeguarle  alla  situazione  di  fatto  esistente,
avendo  particolare  riguardo  ai   cambiamenti   di   denominazione,
all'apertura di  nuove  strade,  a  nuove  costruzioni,  ampliamenti,
demolizioni, ecc. 
  2.   La   revisione   predetta    viene    effettuata    d'ufficio,
indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei  fabbricati  di
cui all'art. 43 ed a  prescindere  dall'eventuale  carattere  abusivo
delle abitazioni di nuova costruzione. 
  3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare  le  modalita'  tecniche
stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.