(Regolamento - art. 48)
                               Art. 48. 
Rilevazioni statistiche concernenti il  movimento  della  popolazione
                              residente 
 
  1. Le rilevazioni statistiche  concernenti  il  movimento  naturale
della popolazione residente ed i trasferimenti di  residenza  vengono
effettuate dall'ufficiale  di  anagrafe  in  conformita'  ai  modelli
predisposti ed alle istruzioni impartite  dall'Istituto  centrale  di
statistica. 
  2. Ai fini predetti  l'ufficiale  di  anagrafe  deve  riportare  su
registri conformi agli appositi esemplari  predisposti  dall'Istituto
centrale  di  statistica  il  numero   delle   iscrizioni   e   delle
cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal  movimento  naturale
della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.