(Regolamento - art. 53)
                               Art. 53. 
              Vigilanza nelle regioni a statuto speciale 
  1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle  anagrafi  della
popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate,
nelle  regioni  a  statuto  speciale  nelle  quali  manchi   l'organo
prefettizio, dagli organi cui siano state  devolute  le  attribuzioni
dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.