(Regolamento - art. 54)
                              Art. 54. 
Vigilanza  esercitata  dal  Ministero  dell'interno  e  dall'Istituto
                       centrale di statistica 
 
  1.  L'alta  vigilanza  sulla  regolare  tenuta  delle  anagrafi  e'
esercitata dal Ministero dell'interno  e  dall'Istituto  centrale  di
statistica per mezzo di propri funzionari ispettori. 
  2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinche'
da parte di tutti i  comuni  siano  adottati  modelli  conformi  agli
appositi esemplari predisposti dall'Istituto  stesso  e  promuove  da
parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei
servizi   anagrafici   rispondenti   ai   progressi   della   tecnica
amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.