(Regolamento - art. 56)
                               Art. 56. 
             Procedura per l'applicazione delle sanzioni 
  1. Le contravvenzioni alle disposizioni  della  legge  24  dicembre
1954, n. 1228, ed a quelle del presente  regolamento  commesse  dalle
persone aventi  obblighi  anagrafici  devono  essere  accertate,  con
apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe. 
  2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore  sia
stata o meno personalmente contestata la contravvenzione. 
  3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della  contestazione
la somma stabilita dall'art. 11,  comma  terzo,  della  citata  legge
l'ufficiale di anagrafe e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito
pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre
e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato. 
 
          Nota all'art. 56:
             La  legge n. 1228/1954 reca: "Ordinamento delle anagrafi
          della popolazione residente".