(Regolamento - art. 8)
                               Art. 8. 
         Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica 
  1. Non deve essere  effettuata,  ne'  d'ufficio,  ne'  a  richiesta
dell'interessato,   l'iscrizione   anagrafica   nel    comune,    per
trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: 
    a) militari di leva, nonche' pubblici dipendenti  e  militari  di
carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia  di  Stato,
le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque,  contratto
una  ferma)  distaccati  presso  scuole  per  frequentare  corsi   di
avanzamento o di perfezionamento; 
    b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi  natura,  purche'
la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo
decorre dal  giorno  dell'allontanamento  dal  comune  di  iscrizione
anagrafica; 
    c) detenuti in attesa di giudizio.