Art. 10. 1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria. 2. Se l'autorita' giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.
Nota all'art. 10: Per il testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.