Art. 10.
  1.  Qualora  ritenga  che  il  reato sia diverso da quelli previsti
dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento  in  seduta  comune
dichiara  la  propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorita'
giudiziaria.
  2.   Se   l'autorita'   giudiziaria  dissente  dalla  pronuncia  di
incompetenza del Parlamento o del  comitato,  provvede  a  norma  del
comma 3 dell'articolo 9.
 
          Nota all'art. 10:
             Per  il  testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano
          le note all'art. 5.